Cassazione, sentenza n. 14459 del 23/05/2024

Sentenza n. 14459 del 23/05/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
14459
Data
23/05/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva rettificato, mediante valori OMI, il valore di un compendio immobiliare compravenduto tra società collegate, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; in un distinto giudizio, l’altra coobbligata aveva già ottenuto una decisione favorevole divenuta definitiva. La Cassazione afferma che il debitore solidale può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un altro coobbligato, purché il proprio giudizio non sia già terminato con una sentenza sfavorevole definitiva. Non ravvisando tale impedimento, rigetta il ricorso dell’Agenzia e la condanna alle spese.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate ricorre, con un articolato motivo d'impugnazione, la cassazione della sentenza n. 2250/2020, depositata in data 8/10/2020, :on cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l'appello erariale, quanto quello incidentale proposto dalla contribuente ITALCEMENTI Spa, per l'effetto, infermando la decisione di primo grado, con cui la CTP di Milano aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 51 , comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all'atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l'Ufficio :territoriale di Milano 1, con il quale la ITALCEMENTI Spa, parte cedente, trasferiva alla controllante ITALIMMOBILIARE Spa, parte cessionaria, un compendio immobiliare, poi valorizzato dall'Ufficio sulla base del metodo OMI.

Parallelo, ma distinto, contenzioso veniva intrapreso da ITALIMMOBILIARE Spa e l'adita CTR della Lombardia, con sentenza n. 2271/2020, rigettando 'appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La decisione è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

La società contribuente si è costituita depositando controricorso.

Motivi della decisione Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 51 , comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360 , comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria in ordine al valore venale del compendio immobiliare ceduto, avuto riguardo all'assoluta legittimità del criterio comparativo utilizzato.

Con istanza datata 6/9/2023 la società controricorrente ha chiesto la sollecita definizione della controversia, invocando l'ordinanza n. 4136572021, con cui questa Corte – nelle more – ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la suddetta sentenza n. 2271/2020 pronunciata dalla CTR della Lombardia, nel parallelo giudizio intentato dalla coobbligata ITALIMMOBILIARE Spa, decisione quest'ultima favorevole alle contribuenti e divenuta definitiva.

Si è , invero, in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell'Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l'ambito di applicazione dell' art. 1306 cod.civ., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall' art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 cod.proc.civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce."

Pertanto, nel caso di specie, non v'è alcun impedimento alla facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altro coobbligato solidale dopo la conclusione del giudizio di appello ( cass. n. 8816/2012 ).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti di cui all' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?

Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.

La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?

No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

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