Cassazione, sentenza n. 15208 del 30/05/2024
Sentenza n. 15208 del 30/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15208
- Data
- 30/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva sanzioni doganali e confisca di un veicolo immatricolato in Svizzera, utilizzato in Italia oltre il periodo di ammissione temporanea da un residente italiano che rappresentava la società proprietaria. La Cassazione ha escluso l’esenzione totale dai dazi: la residenza dell’utilizzatore nel territorio doganale dell’Unione impedisce il beneficio, anche se questi è legale rappresentante della proprietaria estera; tale carica, inoltre, non equivale a un rapporto di lavoro dipendente ai fini dell’eccezione prevista. Il ricorso è stato rigettato, con condanna solidale alle spese.
Testo della pronuncia
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna veniva rigettato l'appello proposto dalla società di diritto svizzero ARTY SHOW S.A.R.L., A.A., in proprio, e da B.B., n.q. di legale rappresentante della società, avverso la sentenza n.12/1/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì la quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l'atto di contestazione al A.A., avente ad oggetto le sanzioni amministrative ex art.216 d.P.R. n.43/1973 (TULD) n.24100-3-2019 prot. 5193/RU e il provvedimento di confisca amministrativa ex art.301 TULD dell'autoveicolo Land Rover tg. omissis immatricolato in Svizzera di cui la società era proprietaria.
2. In particolare, le riprese traevano origine dalla contestazione da parte della polizia municipale di F al A.A. della violazione della normativa doganale per la circolazione in territorio italiano del veicolo svizzero, al di fuori dei presupposti per il regime di ammissione temporanea del mezzo per sei mesi.
3. Il giudice di prime cure, premessa la legittimazione del A.A. in qualità di autore materiale della condotta e della B.B. quale legale rappresentante della società, rigettava il ricorso introduttivo in applicazione del d.P.R. n.43/1973 per il mancato rispetto delle formalità doganali prescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenenti a soggetti non residenti.
4. Il giudice d'appello condivideva la sussunzione della fattispecie, ratione temporis, nel Regolamento UE n.2013/952 (CDU) e nel Regolamento delegato UE n.2015/2446 integrativo, ricostruzione proposta dai contribuenti in luogo di quella, considerata parzialmente erroneamente, individuata dalla CTP. Tuttavia, il giudice rigettava il gravame ritenendo in primo luogo che non potesse trovare concreta applicazione l' art.212 del Regolamento n.2015/2446 , dal momento che il A.A., autore materiale della condotta contestata, era cittadino italiano pacificamente residente in Italia e non una persona stabilita fuori dal territorio doganale UE. Inoltre, non ricorrevano le eccezioni di cui agli artt.214 e 215 del Regolamento delegato. Infine, il giudice riteneva generica la contestazione circa la misura della sanzione applicata, ed esplorativa la richiesta di CTU avanzata a riguardo.
5. Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati con memoria, cui replica l'Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all' art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 212 Reg. UE 2446/2015, avendo la CTR fornito un'interpretazione del tutto erronea e non condivisibile della normativa di riferimento. I ricorrenti censurano il capo di decisione, riportato alle pagg.5 e 6 del ricorso, nel quale il giudice ritiene che la disposizione suddetta vada interpretata nel senso che non legittima, al di fuori del regime di ammissione temporanea per sei mesi, la circolazione in ambito UE dell'automezzo immatricolato al di fuori dello spazio doganale UE allorquando, come nel caso di specie, sia intestato ad una persona giuridica e il legale rappresentante della società e conducente sia residente in Stato UE.
Con il secondo motivo i ricorrenti, ai fini dell'art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 215 Reg. UE 2446/2015, per aver la CTR ritenuto insussistenti anche i presupposti di cui alla previsione citata.
7. I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
7.1. È opportuna una breve ricostruzione del complesso normativo europeo applicabile, contenuto negli artt.212 – 218 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.
7.2. In particolare, l'articolo 212 del Regolamento Delegato, nel testo in vigore dal 31/07/2018 e vigente ratione temporis, fissa le condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto, in relazione all'articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del Codice doganale. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto purché soddisfino le seguenti due condizioni (paragrafi 2 e 3 dell'art.212 cit.): in primo luogo siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, siano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione; in secondo luogo, siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.
7.3. Con riferimento all'Articolo 250, paragrafo 2, lettera d) invocato nel primo motivo di ricorso, tali condizioni devono sussistere in concorrenza e non alternatività tra loro, e sono ulteriormente specificate dall'ultima parte del paragrafo 3 dell'art.212 cit. nel senso che: "Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione".
8. La regola così delineata, trova delle eccezioni agli artt. 214, 215 e 216 del Regolamento Delegato, previsioni rispettivamente rubricate "Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione" (214), "Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione" (215) ed "Esenzione dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto in altri casi" (216).
8.1. Le eccezioni più rilevanti sono contenute ai paragrafi 1 e 3 dell'art.215, il primo dei quali dispone che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, godono di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, e sempre se il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso.
8.2. Inoltre, per quanto qui interessa, il terzo paragrafo dell'art.215 cit., invocato nel secondo motivo di ricorso, prevede che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione possano beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto, e purché il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.
Il mancato rispetto del complesso dei presupposti sopra richiamati fa scattare la fattispecie del contrabbando doganale.
9. Alla luce del quadro come sopra ricostruito, il Collegio ritiene che la regola fissata dall'art.212 del Regolamento Delegato non può essere interpretata, come ritiene parte ricorrente, nel senso che allorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale UE sia intestato a nome di una persona giuridica stabilita fuori di tale territorio, il fatto che il conducente sia il legale rappresentante consenta di per sé di fruire dell'agevolazione doganale oltre il periodo di sei mesi del regime di ammissione temporanea.
Ritiene il Collegio che il requisito non possa essere considerato soddisfatto allorquando l'utilizzatore del mezzo, anche se legale rappresentante della persona giuridica intestataria, sia una persona residente, ossia "stabilita" ai fini dell'art.212 cit., all'interno e non all'esterno del territorio doganale dell'Unione. Tale interpretazione è infatti coerente con la ratio legis, come già correttamente colto dal giudice d'appello, volta al contrasto di abusi dell'agevolazione doganale, come nel caso di immatricolazione extra UE di mezzi di trasporto intestati a società off shore o con sede legale al difuori dello spazio doganale unionale e concretamente utilizzati da residenti in Italia ben oltre il periodo semestrale di ammissione temporanea del veicolo nello spazio doganale UE.
10. Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, i requisiti di cui all' art. 212 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, non sono soddisfatti allorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona giuridica stabilita fuori da tale territorio è utilizzato da soggetto residente, e dunque "stabilito", all'interno del territorio doganale dell'Unione, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica extra UE".
In applicazione del principio, il Collegio ritiene che correttamente il giudice d'appello a pag.6 della sentenza impugnata ha ritenuto che la condizione per fruire del beneficio di cui all'art.212 cit. non sussistesse nella fattispecie, in quanto il veicolo in questione al momento del controllo è pacificamente stato utilizzato da una persona, A.A., cittadino italiano residente in Italia e, dunque, persona "stabilita" all'interno del territorio doganale dell'Unione e non al di fuori di esso.
11. Venendo al secondo motivo di ricorso e così alle eccezioni alla regola dell'art.212 previste all'articolo 215 paragrafo 3 del Regolamento Delegato, la CTR a pag.7 della sentenza censurata ha accertato che non vi è il presupposto del rapporto di lavoro dipendente tra società e contribuente. Non si tratta di una motivazione apparente, contraddittoria o perplessa e quindi nulla come sostiene parte ricorrente, in quanto il ragionamento seguito dal giudice non si risolve in una statuizione apodittica né contiene alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili né è perplessa o apparente essendo la ratio immediatamente comprensibile al lettore.
12. Piuttosto, la statuizione è fondata sul principio di non contestazione e determina un accertamento fattuale che non è neppure stato specificamente impugnato dai ricorrenti sul piano fattuale, ma solo contestato sul piano interpretativo. A questo proposito, non è condivisibile la linea difensiva di parte ricorrente, perché la nozione di "dipendente" non coincide con quella di legale rappresentante della persona giuridica, come conferma anche il fatto che l'art.215 paragrafo 3 del Regolamento Delegato prevede espressamente che la prova di tale causa di esclusione ai fini del godimento dell'agevolazione doganale possa essere data attraverso una copia del "contratto di lavoro". Al proposito va affermato l'ulteriore principio di diritto: "Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, l'eccezione alla regola fissata dall' art. 212 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, contenuta nel paragrafo 3 dell'art.215 del Regolamento va interpretata nel senso che il legale rappresentante della persona giuridica stabilita fuori da tale territorio intestataria del mezzo di trasporto non può essere considerato "dipendente" del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto ai fini della fruizione del beneficio".
13. Il terzo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazione dell' art.115 cod. proc. civ. con riferimento alla misura della determinazione della sanzione, rapportata al valore del veicolo determinato sulla base di indici ritenuti non attendibili.
14. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, per più concorrenti profili. Innanzitutto, perché ripropone in sede di legittimità una questione di merito coperta dall'accertamento fattuale della CTR, che ha espresso una argomentazione razionale basata su una fonte editoriale specialistica di stima di una comune autovettura (AutoScout24). In secondo luogo, perché non impugna tale accertamento sotto l'angolo del vizio motivazionale nei limiti in cui ciò è ammesso dall' art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ.. Infine, perché non allega specificamente neppure e tanto meno dimostra il fatto decisivo e contrario, ossia il fatto che il valore dell'automezzo sarebbe stato davvero sostanzialmente diverso da quello fatto proprio dalla CTR.
15. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?
Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

