Cassazione, sentenza n. 17389 del 24/06/2024

Sentenza n. 17389 del 24/06/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
17389
Data
24/06/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo il tardivo rimborso forfettario dell’IVA non detratta sugli autoveicoli, la contribuente chiedeva interessi e maggior danno da svalutazione monetaria; la CTR aveva accolto la domanda nei limiti della differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve e interessi tributari. La Cassazione conferma che tale maggior danno, pur accessorio a una pretesa tributaria, conserva natura civilistica e può essere riconosciuto presuntivamente entro quel parametro, salva prova contraria del debitore; una somma superiore richiede invece prova specifica. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto dalla Toyota Motor Italia Spa contro il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 , comma 2, cod. civ., a seguito del tardivo rimborso in misura forfettaria dell'IVA non detratta, relativa al periodo dall'1.01.2003 al 13.08.2006, richiesto ai sensi dell' art. 1 del D.L. n. 258 del 2006 , convertito con modificazioni nella L. n. 278 del 2006 , emanato a seguito della sentenza della CGUE del 14/09/2006, C-228/05, che aveva dichiarato illegittime le limitazioni alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di autovetture e motoveicoli.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa affermazione della propria giurisdizione, accoglieva l'appello proposto dalla Toyota, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che l'appellante società aveva assolto in via presuntiva l'onere probatorio riguardante l'ulteriore danno subito rispetto a quello già coperto dagli interessi, da riconoscere nei limiti della eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, e che, in mancanza di contestazioni specifiche, doveva ritenersi corretta e accettata da controparte la somma indicata dall'appellante.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.

Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la complessità della questione prospettata.

Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 , comma 2, e 2697 cod. civ., in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la società richiedente avesse assolto l'onere, sulla stessa gravante, di provare il maggior danno da svalutazione monetaria, non potendo essere questo desunto dalla qualità di imprenditore del creditore e dal fenomeno inflattivo come fatto notorio, spettando al predetto l'onere di allegare e provare che il danno è risultato maggiore rispetto a quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi; aggiunge di avere contestato non solo l'asserita spettanza del maggiore danno, ma anche la sua quantificazione.

Il motivo è infondato.

Come è stato recentemente affermato da questa Corte ( Cass. n. 18922 del 4/07/2023 ), l'attrazione alla giurisdizione tributaria della domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, quale "accessorio" della pretesa principale, trova giustificazione nella necessità di assicurare la concentrazione della tutela giurisdizionale, ma non immuta la natura di obbligazione civilistica della restituzione dell'indebito, sicché è in relazione alla disciplina ed alla struttura propria di essa che devono essere valutati e considerati i presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto al maggior danno da svalutazione monetaria.

Anche alla fattispecie relativa alla domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria per tardivo rimborso di un credito d'imposta vanno, pertanto, applicati i principi espressi, in materia di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 19499 del 16.07.2008, anche se interpretati in stretta correlazione con quanto statuito sempre dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 16871 del 31.07.2007.

Occorre, dunque, ribadire che non si ravvisano profili di incompatibilità fra le suindicate pronunce, come ha riconosciuto, peraltro, la stessa sentenza n. 19499 del 2008, che ha inteso definire, in termini generali, gli oneri di prova spettanti al creditore nel caso di ritardata restituzione di importi di somme di denaro in suo favore.

I principi espressi da quest'ultima decisione si possono così sintetizzare: a) nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all' art. 1224 , comma secondo, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti), è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell' art. 1284 , comma 1, cod. civ.; b) è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; c) il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti; d) in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa.

Con la pronuncia n. 16871 del 2007, invece, "si è specificamente presa in considerazione la questione dei limiti entro i quali il contribuente può far valere la domanda di rimborso in materia tributaria" e si è dato atto dell'esistenza di una disciplina speciale in materia di interessi moratori nell'ambito tributario ( art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 ), sebbene i principi espressi dalla suddetta pronuncia debbano essere adeguati a quanto, successivamente, precisato con la pronuncia n. 19499 del 2008, che ha un contenuto generale, applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie. La particolarità dell'obbligazione tributaria, pertanto, implica che il maggior danno di cui all' art. 1224 , comma 2, cod. civ., (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) sia in via generale riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell' art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 ( Cass. n. 18922 del 2023 cit.; Cass. n. 36180 del 28.12.2023 ).

La CTR si è attenuta ai richiamati principi riconoscendo e quantificando il maggiore danno ex art. 1244 , comma 2, cod. civ., richiesto dalla società ricorrente, sulla base dei parametri presuntivi indicati nella sentenza n. 19499 del 2008.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente Toyota Motor Italia Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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