Cassazione, sentenza n. 18732 del 09/07/2024

Imposta sulle donazioni - Patti di famiglia - Esenzione

Tipologia
Sentenza
Numero
18732
Data
09/07/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva negato l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per un patto di famiglia con trasferimento di partecipazioni a più discendenti in comproprietà, mentre entrambi i gradi di merito avevano annullato l’atto. La Corte afferma che il beneficio spetta quando il trasferimento consente di acquisire o integrare il controllo societario e i beneficiari proseguono l’attività per almeno cinque anni; la comunione delle azioni non lo impedisce se i diritti sono esercitati da un rappresentante comune titolare della maggioranza dei voti. Il ricorso dell’Agenzia viene rigettato.

Massima

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4- ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti. Difatti, la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote e la norma non distingue il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci) per il controllo della società.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti con l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva negato l'esenzione dall'imposta di successione prevista dall'art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 ;

2. ricorre in cassazione l'Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1- falsa applicazione dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346 del 1990 e dell'art. 2359 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. );

3. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, i contribuenti che preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo (i termini sarebbero scaduti il 13 gennaio 2020, anche considerando la sospensione di cui all'art. 6, undicesimo comma, D.L. 23/10/2018 n. 119, mentre il ricorso è stato notificato con P.E.C. il 14 gennaio 2020); nel merito rilevano l'inammissibilità o l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso;

4. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita anche in udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese ai controricorrenti.

2. Infondata l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, in quanto, come puntualmente rilevato dalla Procura generale della Corte di Cassazione, nella memoria, il giorno di scadenza dell'impugnazione (i 60 giorni dalla notifica della sentenza) era il 13 aprile del 2019, sabato; conseguentemente per l'art. 155, terzo e quinto comma, cod. proc. civ. la scadenza si configurava al 15 aprile 2019, con i nove mesi della sospensione dell'art. 6, D.L. 119 del 2018 la scadenza finale era il 15 gennaio 2020; la proposizione del ricorso (notificato il 14 gennaio 2020), conseguentemente, risulta nei termini.

3. Il ricorso risulta infondato nel merito. Correttamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto configurata l'esenzione prevista dalla norma. Infatti, la ratio dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 è quella di far beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando, per effetto del trasferimento delle quote sociali, sia "acquisito o integrato" il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, cod. civ.

L'integrazione del controllo può, conseguentemente, avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali, che sommate a quelle trasferite conferiscono il controllo della società.

Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso fattispecie analoga con sentenza condivisa da questo collegio: "In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti" (Sez. 5 – , Sentenza n. 7429 del 17/03/2021, Rv. 660823 – 01).

La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società, come adeguatamente rilevato dai giudici di merito.

4. Non si applica l'art. 13, primo comma, 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2024.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

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