Cassazione, sentenza n. 22072 del 05/08/2024
Sentenza n. 22072 del 05/08/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22072
- Data
- 05/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso di somme confiscate in sede penale, prospettando una duplicazione rispetto alle pretese fiscali già definite; il giudice regionale aveva dichiarato la giurisdizione ordinaria e aggiunto considerazioni sul merito. La Cassazione rileva che l’autorità giudiziaria ordinaria era stata indicata in motivazione e che, dichiarato il difetto di giurisdizione, ogni successiva valutazione sostanziale era resa soltanto ad abundantiam. Poiché la statuizione sulla giurisdizione non era stata impugnata ed era passata in giudicato, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Con la sentenza n. 4390/01/22 dell'11/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l'appello principale proposto da Autodromo Nazionale di M SIAS – Società incremento automobilismo e sport Spa (di seguito solo SIAS) avverso la sentenza n. 4564/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso di imposte indebitamente versate relative agli anni 2008 e 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, SIAS aveva chiesto il rimborso delle somme confiscate in sede penale, a seguito di procedimento intrapreso nei confronti del legale rappresentante della società, trattandosi, a suo dire, di una indebita duplicazione di imposta, in ragione dell'avvenuta definizione delle riprese oggetto dell'avviso di accertamento.
1.2. La CGT2, in accoglimento dell'appello incidentale di AE, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per avere SIAS proposto una domanda di ripetizione di indebito ovvero di indebito arricchimento, per la quale sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, e rigettava comunque nel merito l'appello principale di SIAS.
2. Avverso la sentenza di appello SIAS proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria.
3. AE resisteva con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso SIAS deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell' art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e dell' art. 37 cod. proc. civ., avendo la CGT2 erroneamente deciso il merito della controversia sebbene abbia previamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, peraltro senza indicazione del giudice dotato di giurisdizione.
1.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati nella parte in cui la ricorrente sembra dolersi della mancata indicazione del giudice dotato di giurisdizione da parte della CGT2 e, per il resto, inammissibili.
1.2. In primo luogo, va evidenziato che la CGT2 ha indicato, sia pure solo in motivazione, il giudice dotato di giurisdizione nell'autorità giudiziaria ordinaria, con ciò adempiendo a quanto prescrive l' art. 59 della L. n. 69 del 2009 ( Cass. n. 27165 del 22/09/2023 ; Cass. n. 7680 del 16/05/2012 ).
1.3. Secondariamente, va detto che la CGT2, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, si è spogliata della potestas iudicandi sul merito della controversia, sicché le successive argomentazioni del giudice di appello e attinenti al merito devono ritenersi rese ad abundantiam, con conseguente insussistenza dell'interesse della ricorrente all'impugnazione ( Cass. n. 17004 del 20/08/2015 ; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013 ; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007 ; Cass. n. 27049 del 19/12/2014 ; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013 ; Cass. n. 30393 del 19/12/2017 ).
1.4. Infine, deve sottolinearsi che la statuizione concernente il difetto di giurisdizione non è stata oggetto di impugnazione, con conseguente giudicato interno.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 423.308,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.700,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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