Cassazione, sentenza n. 3221 del 08/02/2025

Sentenza n. 3221 del 08/02/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
3221
Data
08/02/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento di maggiori ricavi da vendite immobiliari era basato sullo scostamento dai valori OMI e sull’importo dei mutui ottenuti dagli acquirenti; il giudice d’appello lo aveva confermato richiamando anche indagini finanziarie e precedenti compravendite non risultanti dall’atto. La Cassazione precisa che i valori OMI, privi di efficacia presuntiva legale, possono concorrere con altri indizi, da valutare secondo gravità, precisione e concordanza. Accoglie le censure sull’impiego di elementi estranei agli atti e sull’onere probatorio, cassa e rinvia per verificare la sufficienza dell’incongruità dei mutui.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La società I. A. A. Srl (di seguito la società o contribuente), in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Sondrio cartella di pagamento n. (——) relativa all'iscrizione a ruolo di somma conseguente al disconoscimento della detrazione d'imposta operata in dichiarazione IRES per l'anno 2008 dalla società con riferimento a spese per riqualificazione energetica, sul presupposto che l'intervento, eseguito su fabbricato della società esercente attività di locazione immobiliare, in quanto concesso in locazione a terzi, esulava dall'agevolazione come disciplinata dall' art. 1 , commi da 344 a 349 della L. n. 296/2006 .

La CTP adita accolse il ricorso.

Avverso la sentenza ad essa sfavorevole l'Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, che, con la sentenza di cui in epigrafe, respinse il gravame, osservando che l'interpretazione restrittiva dell'Ufficio, basata su documenti di prassi, per cui la detrazione doveva ritenersi spettante con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, non poteva ritenersi coerente con il dato normativo, dovendo ritenersi che "(u)na corretta interpretazione sistematica del dato normativo conduce ad identificare lo scopo della norma agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l'utilizzatore, tanto è vero che la condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l'agevolazione spetti a chi sostiene la spesa".

Avverso detta sentenza, non notificata, l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di un solo motivo.

La società, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasta intimata.

Avviata la causa alla trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe, riportandosi alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in prossimità dell'udienza, con la quale aveva chiesto rigettarsi il ricorso erariale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell' art. 1 , comma 345 della L. n. 296/2006 e del relativo decreto attuativo 19 febbraio 2007, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, di cui sopra si è trascritto il passaggio motivazionale essenziale, ha ritenuto spettante l'agevolazione alla società, sebbene nella fattispecie difettasse – circostanza pacifica in fatto – il presupposto ritenuto dall'Ufficio imprescindibile per la fruizione del beneficio, cioè dovendo riguardare gli interventi, ai quali consegua l'effettiva riduzione dei consumi nell'esercizio dell'attività imprenditoriali, beni strumentali all'esercizio dell'impresa, atteso che era incontroverso che l'immobile oggetto della controversia, sito in T alla Via (——) (fg. (——), n. (——), sub. (——)) era locato, al momento della riqualificazione energetica, alla Tenenza della locale Guardia di Finanza, con contratto registrato il (——).

1.1. La tesi addotta dall'Amministrazione finanziaria a sostegno del ricorso non ha trovato consenso, nell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui "(I)l beneficio fiscale, di cui all' art. 1 , commi 344 e ss. della L. n. 296 del 2006 , per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta" (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 23 luglio 2019, n. 19815 ; Cass. sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29163 ; Cass. sez. 5, ord. 19 novembre 2021, n. 35454 ; Cass. sez. 5, 17 maggio 2022, n. 15672 ).

La sentenza impugnata è in linea con l'anzidetto principio di diritto, né l'Amministrazione ricorrente ha addotto argomenti che inducano a rimeditare il suddetto indirizzo interpretativo.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell' art. 360 – bis n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. SU, 7 marzo 2017, n. 7155; Cass. sez. 2, ord. 28 dicembre 2020, n, 29629).

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Così deciso in Roma il 20 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2025.

Domande frequenti

Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?

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Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.

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