Cassazione, sentenza n. 4621 del 21/02/2025
Sentenza n. 4621 del 21/02/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4621
- Data
- 21/02/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la deduzione, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, di costi documentati da quindici fatture che l’Agenzia delle Entrate riteneva riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La Cassazione ha giudicato adeguatamente motivato l’accertamento e ha dichiarato inammissibili le censure sulla prevalenza attribuita agli indizi e sull’assenza di riferimenti temporali nei contratti, trattandosi di valutazioni probatorie riservate al giudice di merito. Il ricorso della società è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
In data 27/9/2013 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, notificò l'avviso di accertamento datato 24/9/2013 avente n. (——) alla società A.A. C. Srl, con il quale l'Ufficio contestò l'indebita deduzione, nell'anno 2008, di costi per complessivi 168.623, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Irap, assumendo che detta società avrebbe utilizzato n. 15 fatture per un importo complessivo pari a quello dedotto, emesse dalla ditta individuale Cristofalo Silvio per presunte operazioni oggettivamente inesistenti.
Già in sede endoprocedimentale la società consegnò una serie di documenti per spiegare la propria posizione, documenti poi depositati anche in giudizio.
Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società propose ricorso alla C.T.P. di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l'Ufficio, riuniti i procedimenti proposti dalla società e quelli proposti da B.B. e C.C.in proprio e come soci della società estinta Edil 96 Snc di B.B. & C.C. in liquidazione, accolse integralmente il ricorso presentato dagli ex soci della società in nome collettivo, cessata, mentre respinse i ricorsi della società di capitali e quello di B.B. e C.C.quali soci di essa.
Contro la sentenza di primo grado proposero separati appelli sia l'Agenzia delle Entrate, che si doleva dell'accoglimento del ricorso con riferimento ai soci della società di persone estinta (B.B. e C.C.); sia la società di capitali e i soci della stessa (B.B. e C.C.), che si dolevano del rigetto del ricorso da essi proposto in primo grado.
La C.T.R. rigettò l'appello dei soci della società di capitali e di quest'ultima, mentre accolse l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Contro la sentenza d'appello, la società A.A. C. Srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre B.B. e C.C., sia in proprio che come soci della società di persone cessata, sono rimasti intimati.
Il sostituto P.G., nella persona del dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta.
La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell' art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. n. 300 del 1973 in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.", la società A.A. C. Srl in liquidazione (d'ora in avanti, anche "la contribuente") censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento che avrebbe fondato la ripresa fiscale sul risultato di una indagine fiscale condotta nei confronti di un terzo (D.D., titolare della ditta omonima), riportando per stralci il processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti.
1.1. Il motivo è infondato.
La C.T.R. ha dato atto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda su elementi concreti che inducono a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate dalla ditta Cristofalo. Si tratta di un corredo motivazionale sufficiente per far comprendere alla contribuente le ragioni della ripresa fiscale e per consentirle di difendersi in giudizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell' art. 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.", la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. avrebbe posto a base della sua decisione indizi e presunzioni, ritenendoli prevalenti sulle prove documentali offerte con riferimento alla effettività delle prestazioni compiute dalla ditta di D.D.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Nell'attuale ordinamento processual-civilistico vige il principio del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disattendere, con l'unico obbligo di motivare congruamente la decisione adottata (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157-01).
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 , n. 3 c.p.c. la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i contratti di appalto prodotti, non avendo data certa, non potevano essere ricollegati con certezza ai lavori, descritti in modo generico nelle fatture, con la conseguenza che la documentazione prodotta non consentiva di raggiungere la prova dell'effettuazione dei lavori.
In particolare, l'assenza di data certa sui contratti di appalto non avrebbe potuto costituire un ostacolo alla prova dei fatti storici in essi rappresentati.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R., nel riferirsi all'assenza di data certa, intende riferirsi all'assenza di ogni riferimento, nei documenti contrattuali, che consenta di contestualizzarli temporalmente, sì da ritenere quei lavori effettivamente svolti.
Si tratta, anche questa, di una valutazione dell'attendibilità probatoria resa dal giudice di merito, il cui giudizio di merito non può essere censurato in sede di legittimità. 4. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna A.A. C. Srl in liquidazione al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
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Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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