Cassazione, sentenza n. 7129 del 17/03/2025
Sentenza n. 7129 del 17/03/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7129
- Data
- 17/03/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRES e IRAP rideterminava al valore normale i ricavi delle cessioni a una controllata spagnola; la contribuente aveva giustificato i minori prezzi con sconti e inferiori costi, che l’Ufficio riteneva privi di adeguato riscontro documentale. Secondo la Cassazione, il giudice regionale si era limitato a richiamare genericamente i documenti prodotti, senza spiegare perché fossero idonei a superare le puntuali contestazioni erariali, rendendo così una motivazione apparente. Accolto il primo motivo e assorbito quello sul merito della ripresa, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, per quanto rileva nel presente giudizio, rigettava l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva accolto, in parte qua, il ricorso della società P. Industriale Srl contro l'avviso di accertamento (——), emesso per Ires e Irap dell'anno di imposta 2008, con cui veniva effettuata una ripresa ai sensi dell' art. 110 , comma 7, t.u.i.r. , in relazione alle cessioni di beni verso una società controllata spagnola.
In particolare i giudici dell'appello evidenziavano che "è stato sufficientemente chiarito dalla ricorrente che i beni hanno goduto di un minor ricarico tenuto conto dei minori oneri sopportati nella produzione e nella commercializzazione dei beni ceduti rispetto alle vendite effettuate ad altri clienti" e che "detta situazione è stata provata dalla documentazione allegata che non rientra tra quelle che non possono essere prodotte in giudizio a supporto delle tesi della ricorrente in quanto già visionata in sede di contraddittorio"; infine evidenziavano che la tassazione spagnola all'epoca era superiore a quella italiana e quindi non vi era convenienza nello spostare quote di reddito.
2. Contro tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La società resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 4 marzo 2025, per la quale il PM ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il primo e assorbente motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere, in relazione alla generica eccezione proposta dalla società controricorrente, che il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il cd. termine lungo di sei mesi di cui all' art. 327 c.p.c. (la sentenza è stata pubblicata in data 15/01/2016 e il ricorso avviato alla notifica il 15/07/2016).
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione inesistente perché meramente apparente e contenente affermazioni inconciliabili in violazione dell' art. 132 c.p.c. e dell' art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
2.1. Il motivo, che risulta assolvere agli oneri di specificità, alla luce della puntuale riproduzione sia del contenuto dell'avviso di accertamento che della sentenza di primo grado e dell'appello erariale, è fondato.
Ed infatti, "quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all' art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello" ( Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074 ; seguita da questa sezione in Cass. 23/02/2022, n. 6063 ; Cass. 12/03/2021, n. 6998 ; Cass. 02/10/2020, n. 21099 ).
2.2. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell' art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell' art. 36 , secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992 ) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione ..manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 7/04/2024, n. 8053).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente.. allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
2.3. L'ufficio aveva ripreso a tassazione i maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni alla controllata spagnola P. Manutencion Control s.l., rideterminati al valore normale, ai sensi degli artt. 110 , comma 7, e 9, comma 3, t.u.i.r. , valore normale individuato partendo dal prezzo praticato nei confronti di altre società comunitarie; la società in sede di verifica aveva allegato che lo scarto del prezzo era giustificato da una serie di elementi e precisamente dal riconoscimento di uno sconto volumi del 12% dovuto alla mole di acquisti effettuata dalla controllata, dal risparmio del 10% derivante dalla mancata applicazione alla società spagnola di oneri di commercializzazione, dall'elevato grado di concorrenza esistente sul mercato spagnolo, dal riconoscimento di uno sconto trattativa medio del 20%, dall'ulteriore abbattimento del prezzo del 33% che serviva a coprire le spese che P. Italia avrebbe dovuto sostenere per seguire direttamente il mercato in Spagna, dalla ulteriore circostanza che le macchine vendute in Spagna erano del tipo base con configurazioni più semplici che non necessitavano di omologazione metrica dell'Unione europea; già in sede di accertamento l'ufficio aveva ritenuto fondato il rilievo relativo al risparmio del 10% derivante dalla mancata applicazione alla società estera di oneri di commercializzazione ma aveva contestato che tutte le altre deduzioni difensive erano prive di adeguato supporto probatorio documentale.
Tale questione era stato oggetto anche del giudizio di primo grado nel quale la CTP nel dare ragione alle tesi difensive aveva ritenuto che così appare "dalla documentazione in atti".
Emerge dagli atti che fin dall'accertamento e poi in corso di causa la questione controversa fosse data non dall'astratta validità delle tesi difensive della società ma dalla verifica della esistenza e idoneità della documentazione a supporto delle allegazioni difensive medesime.
A fronte dello specifico motivo di appello proposto dall'ufficio ed inerente proprio all'assenza di adeguata documentazione a supporto delle tesi difensive, la CTR si limitava a concordare con le valutazioni del primo grado, ripetendo che "la questione inerente alla fatturazione con valore normale per i beni ceduti alla consociata spagnola è stata sufficientemente chiarita dalla ricorrente che i beni hanno goduto di un minor ricarico tenendo conto dei minori oneri sopportati nella produzione e nella commercializzazione dei beni ceduti rispetto alla vendita ad altri clienti UE" e che "detta situazione è stata provata dalla documentazione allegata".
La CTR, oltre a dare specifico rilievo a un elemento difensivo, quello relativo agli oneri di commercializzazione dei beni ceduti, già ritenuto rilevante in sede di accertamento, e quindi in realtà escluso dalla causa, sul punto specifico oggetto di lite, e cioè che esistesse o meno una documentazione a supporto di quanto affermato dalla società in merito agli sconti praticati e agli altri elementi giustificativi del minor prezzo, ha reso una motivazione meramente apparente limitandosi a richiamare altrettanto generica motivazione sul punto della CTP.
2.4. Si è in presenza di una motivazione basata su un'affermazione generale e astratta, che reitera analoga motivazione del primo giudice, e che non consente alcun controllo sulla esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, a differenza dei casi citati in memoria, non consentendo di capire la ragione per cui il mero richiamo ai chiarimenti forniti dalla società e alla documentazione dalla stessa prodotta sia sufficiente a confutare le contestazioni della difesa erariale.
3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, dell' art. 9 , comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 , dell' art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , in combinato disposto con l' art. 2697 c.c.
3.1. Il motivo è assorbito dalla pronuncia sul primo motivo.
4. Concludendo, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie. Alla Corte di secondo grado è altresì rimessa la regolazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, cui demanda altresì di provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 4 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2025.
Domande frequenti
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