Cassazione, sentenza n. 15129 del 06/06/2025

Sentenza n. 15129 del 06/06/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
15129
Data
06/06/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva appellato l’annullamento di un accertamento IRES e IRAP relativo, tra l’altro, a costi verso operatori di paesi a fiscalità privilegiata e a ricavi non contabilizzati; la Commissione regionale aveva giudicato tardivo l’appello. La Cassazione ha affermato che, per le controversie definibili, la sospensione straordinaria di nove mesi dei termini d’impugnazione opera automaticamente e assorbe quella feriale. Poiché il termine così ricalcolato scadeva il 7 febbraio 2020, l’appello notificato il 5 febbraio era tempestivo; la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia notificava, in data 29 dicembre 2016, alla E. Spa in liquidazione, avviso di accertamento n. (——), con il quale, sulla base delle conclusioni di una verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gela, veniva accertata, per l'anno 2011, una maggiore imposta IRES per Euro 7.186.081,00, ed una maggiore IRAP per Euro 1.259.254,00, con applicazione di una sanzione unica di Euro 7.601.044,50, oltre accessori come per legge.

In particolare, l'Ufficio contestava alla società contribuente: a) l'indebita deduzione, per un importo di Euro 25.532.733,26, di costi relativi ad operazioni di acquisto intervenute con soggetti economico-commerciali aventi sede in paesi c.d. black-list;

b) l'omessa contabilizzazione di ulteriori ricavi per un totale di Euro 598.470,32, a seguito di errata registrazione di importi derivanti da cambi di moneta dollaro/euro.

2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 5118/05/2018, pronunciata il 28 settembre 2018 e depositata in segreteria il 7 novembre 2018, accoglieva il ricorso – ritenendo che l'Ufficio non avesse osservato l'obbligo di invio dell'avviso al contribuente previsto dall' art. 10 , comma 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – annullando l'atto impugnato e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7300/12/2022, pronunciata il 20 settembre 2021 e depositata in segreteria il 1 settembre 2022, ritenendo l'appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine previsto dall' art. 327 , comma 1, c.p.c., rigettava l'appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1 marzo 2023).

Non si è costituito in giudizio la Curatela del Fallimento E. Spa in liquidazione (stante l'intervenuto fallimento, nelle more, della società contribuente), rimasta intimata.

5. Con decreto del 20 novembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 6 febbraio 2025.

All'udienza suddetta è intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele De Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

È comparso altresì l'Avvocato dello Stato Alfonso Peluso, che ha concluso come da verbale in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l' art. 6 , comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività, aveva omesso di considerare, nel calcolo dei termini di impugnazione, la sospensione prevista dall' art. 6 , comma 11, D.L. n. 119/2018 .

2. Il motivo è fondato.

Nel caso di specie, si verte indubbiamente in un'ipotesi di controversia definibile ai sensi dell' art. 6 , comma 1, D.L. n. 119/2018 , conv. dalla L. n. 136/2018 , in quanto oggetto del giudizio è un "atto impositivo".

Il comma 11 del citato art. 6 testualmente recita: "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019".

La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 7 maggio 2019 (in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata il 7 novembre 2018), e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.

Sul punto, è stato affermato da questa Corte che "in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall' art. 6 , comma 11, del D.L. n. 119 del 2018 , conv. dalla L. n. 136 del 2018 , opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima" ( Cass. 9 novembre 2022, n. 33069 ; v. anche Cass. 8 agosto 2024, n. 22502 ).

Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) era quello del 7 febbraio 2020; essendo stato l'appello notificato il 5 febbraio 2020, il suddetto atto era quindi da ritenere tempestivo.

3. Consegue l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2025.

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