Cassazione, sentenza n. 9388 del 14/04/2026
Imposta di registro - Atti giudiziari - Anticipazioni bancarie - Anticipazioni sottese ai corrispondenti conti anticipi
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9388
- Data
- 14/04/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva l’imposta di registro applicabile a una sentenza civile che, accertata la nullità di clausole bancarie sulla capitalizzazione degli interessi, aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente riscosse; i giudici tributari avevano confermato l’aliquota proporzionale. La Cassazione ha invece ricondotto il provvedimento alla tariffa prevista per gli atti che dichiarano la nullità, anche parziale, con conseguente imposta in misura fissa. Ha precisato che la ripetizione dell’indebito non beneficia dell’alternatività IVA-registro e che la tariffa proporzionale presuppone obbligazioni originate da un contratto validamente operante.
Massima
Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex articolo 1419, secondo comma, codice civile, senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nel caso di specie, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al DPR n. 131/1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'articolo 40 del DPR n. 131/1986. Per cui, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), citato, il quale postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La "B.M.P.S. Spa" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 5 ottobre 2022, n. 6519/2/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. (Omissis) del 12 marzo 2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro nella misura proporzionale di Euro 8.200,25 (con i relativi accessori) in dipendenza della registrazione della sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, che, dopo aver rilevato l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, aveva condannato la "Banca Monte dei Paschi di Siena Spa" alla restituzione della somma di Euro 195.563,20 (con i relativi accessori) in favore di C.C. e D.D., in qualità di fideiussori della "Stiltecnica Srl", facendo applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ha rigettato l'appello proposto dalla "B.M.P.S. Spa" nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 21 giugno 2021, n. 1877/6/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primo grado – che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che la somma dovuta in restituzione esulava dal campo di applicazione dell'IVA.
3. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'imposta di registro sulla sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, dovesse essere determinata in base all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , trattandosi di una "sentenza di condanna della banca al pagamento in favore del correntista della somma di Euro 195.563,20, a cui si è giunti a seguito di una nuova ricostruzione del rapporto dare – avere tra l'istituto di credito e la società correntista dopo l'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori -c.d. "anatocismo"", con "un effetto ripristinatorio che non rappresenta manifestazione di trasferimento di capacità contributiva".
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha già sostanzialmente affrontato in un recente arresto (al quale anche il P.M. si è richiamato Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137 ) la questione rimessa alla trattazione in pubblica udienza, tentando un inquadramento sistematico delle varie fattispecie in tema di applicazione dell'imposta di registro nelle controversie sui contratti di conto corrente bancario in ordine alla legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della clausola sulla commissione di massimo scoperto (come anche delle clausole di rinvio agli "usi su piazza" per la determinazione del saggio degli interessi debitori).
2.3 Premesso che l' art. 37 , comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , prevede, in linea generale, che sono soggetti ad imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere", l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , stabiliscono la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura" e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto". Peraltro, la nota II al citato art. 8 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , precisa che "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (…) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".
2.4 Nella controversia definita dal menzionato arresto, con la sentenza soggetta a registrazione, il correntista aveva espressamente chiesto al giudice civile di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto in relazione ad un contratto di conto corrente bancario e, per conseguenza, di condannare la banca alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite a tale titolo.
Per cui, in tal caso, è evidente l'esercizio cumulativo ( art. 104 cod. proc. civ.) dell'azione di nullità parziale dei contratti bancari ( art. 1419 cod. civ.) e dell'azione di ripetizione dell'indebito ( art. 2033 cod. civ.).
In tal senso, si è significativamente rilevato (in termini Cass., Sez. 6°-1, 5 settembre 2018, n. 21646) che il correntista, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto corrente bancario, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come è stato lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli ( Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 ; nel medesimo senso Cass., Sez. 3°, 15 gennaio 2013, n. 798 ; Cass., Sez. 1°, 21 giugno 2021, n. 17635 ; Cass., Sez. 1°, 15 dicembre 2023, n. 35219 ; Cass., Sez. 1°, 26 settembre 2024, n. 25711 ; Cass., Sez. 1°, 4 dicembre 2025, n. 31765 ).
Questa riflessione si è consolidata in successivi arresti, trovando enunciazione il principio che, in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass., Sez. 6°-1, 21 giugno 2021, nn. 17634 e 17635; Cass., Sez. 1°, 24 luglio 2023, n. 22007 ; Cass., Sez. 1°, 6 novembre 2023, n. 30850 ; Cass., Sez. 1°, 15 dicembre 2023, n. 35219 ; Cass., Sez. 1°, 27 febbraio 2024, n. 5118 ; Cass., Sez. 1°, 13 marzo 2024, nn. 6679 e 6707; Cass., Sez. 1°, 11 aprile 2024, n. 9756 ; Cass., Sez. 1°, 14 giugno 2024, n. 16602 ; Cass., Sez. 1°, 26 settembre 2024, n. 25711 ; Cass., Sez. 1°, 4 dicembre 2025, n. 31765 ). Ed è intuitivo che questa conclusione postula l'esistenza di un saldo attivo del conto all'esito della sua rideterminazione previa espunzione delle voci (interessi, ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto) già ivi illegittimamente addebitate ( Cass., Sez. 1°, 26 settembre 2024, n. 25711 ).
Inoltre, è pacifico che il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto, e così anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto (in termini Cass., Sez. 6°-1, 4 marzo 2021, n. 5887; Cass., Sez. 1°, 6 ottobre 2023, n. 28191 ).
Aggiungasi che l'azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate ( Cass., Sez. 1°, 8 novembre 2005, n. 21647 ; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 ; Cass., Sez. 1°, 9 gennaio 2024, n. 670 ). Quindi, posto che l'azione di ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una causa adquirendi in ragione della carenza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti (in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire comunque meno del contratto) ( Cass., Sez. 2°, 15 gennaio 2018, n. 715 ; Cass., Sez. 3°, 30 maggio 2019, n. 14758 ; Cass., Sez. 1°, 27 agosto 2020, n. 17948 ; Cass., Sez. 1°, 26 ottobre 2020, n. 23448 ; Cass., Sez. 6°-5, 29 ottobre 2020, n. 23914; Cass., Sez. 3°, 23 novembre 2021, n. 36251 ; Cass., Sez. 5°, 31 agosto 2022, n. 25610 ; Cass., Sez. 2°, 15 dicembre 2022, n. 36783 ; Cass., Sez. 1°, 20 aprile 2023, n. 10606 ; Cass., Sez. 1°, 6 luglio 2023, n. 19150 ; Cass., Sez. 2°, 14 dicembre 2023, n. 35008 ; Cass., Sez. 1°, 30 luglio 2024, n. 21410 ; Cass., Sez. 1°, 14 febbraio 2025, n. 3762 ), non vi è alcuna differenza tra l'azione di nullità parziale e l'azione di nullità totale del contratto sul piano della giustificazione e dell'efficacia della pronunzia giudiziale, essendo comune la funzione di conformare secundum legem la regolamentazione dei rapporti tra le parti mediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle attribuzioni sine titulo.
2.5 D'altra parte, la dicotomia tra azione di nullità ed azione di ripetizione di indebito (anche sul piano del diverso regime della prescrizione) nella tutela contrattuale ha trovato recente consacrazione anche nel diritto unionale, essendo stata affermata la compatibilità con l'art. 6, par. 1 (secondo cui "1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive"), e l'art. 7, par. 1 (secondo cui "1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori"), della direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di equivalenza), di "azioni fondate sugli effetti dell'accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a far valere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest'ultima azione" (Corte Giust., Sez. 9°, 16 marzo 2025, causa C-230/24, MF vs. Banco Santander SA, par. 31 – vedansi anche Corte Giust., Sez. 4°, 9 luglio 2020, cause riunite C-698/18 e C-699/18, SC Raiffeisen Bank SA vs JB et alii, par. 58; Corte Giust., Sez. 9°, 8 settembre 2022, cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21, E.K., S.K. vs. D.B.P. et alii, par. 90).
2.6 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ad imposta in misura proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( Cass., Sez. 5°, 7 luglio 2017, n. 16814 ; Cass., Sez. 6°-5, 23 agosto 2017, n. 20315; Cass., Sez. 5°, 20 dicembre 2018, n. 32969 ; Cass., Sez. 5°, 8 ottobre 2020, n. 21702 ; Cass., Sez. 5°, 23 febbraio 2021, n. 4740 ; Cass., Sez. 6°-5, 26 gennaio 2022, n. 2281; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875 ; Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22856 ; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569 , 14570, 14572 e 14578; Cass., Sez. Trib., 21 novembre 2025, n. 30706 ; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137 ; Cass., Sez. Trib., 21 gennaio 2026, n. 1336 – si segnala anche Cass., Sez. Trib., 26 gennaio 2026, n. 1795 , che ha esteso il medesimo principio anche alle pronunce del giudice amministrativo).
Né rileva, in alcun modo, che il contratto di cui sia dichiarata la nullità o pronunziato l'annullamento sia soggetto a registrazione in termine fisso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ) o in caso d'uso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ivi comprese le operazioni soggette ad IVA, anche in regime di esenzione), dal momento che la disciplina contenuta nel citato art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , prescinde da tale discriminazione in ordine all'assolvimento o meno della registrazione (e, quindi, al pagamento o meno dell'imposta di registro) per il contratto affetto da nullità o annullabilità.
2.7 Così, si è ritenuto che la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , non possa essere limitata alla sola fattispecie della dichiarazione di nullità totale del contratto ( art. 1418 cod. civ.), per quanto si tratti dell'ipotesi più frequente nella prassi, ma debba comprendere anche – per l'assoluta identità di ratio, che renderebbe illogica una difforme regolamentazione, in assenza di una differenza qualitativa tra le due pronunzie – la fattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto ( art. 1419 cod. civ.), allorquando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula la ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato mediante la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale ( art. 1419 , secondo comma, cod. civ.) (in termini Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610 ; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476 ; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569 , 14570, 14572, 14578; Cass., Sez. Trib., 18 giugno 2025, n. 16441 ; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137 ).
Da qui il corollario che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di accertamento della nullità parziale del contratto prescinde dall'eventuale soggezione ad IVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso, per l'appunto, dei contratti bancari ex art. 10 , comma 1, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ) delle prestazioni che debbano essere restituite in forza della pronunzia giudiziale.
Cosicché, si è ribadito il principio per cui gli atti giudiziari "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto", anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419 , secondo comma, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo ( art. 2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all' art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 . Per cui, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (in termini Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610 ; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476 ; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137 ).
2.8 In definitiva, il preciso riferimento della nota II all'art. 8 della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , agli "atti di cui al comma 1, lettera b)" del medesimo art. 8 concerne in via esclusiva i provvedimenti giudiziari che accolgono la domanda di adempimento, dando attuazione coattiva alla prestazione dovuta in virtù del contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi. Per cui, restando sempre quest'ultimo la fonte delle obbligazioni di dare o di fare, il regime fiscale dell'operazione non muta in relazione alla coattività dell'adempimento. Diversa è la situazione in caso di dichiarazione di nullità o di pronunzia di annullamento il contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi è caducato ex tunc dalla pronunzia (ricognitiva o costitutiva) dell'autorità giudiziaria, le prestazioni adempiute sono private ab origine di titolo giustificativo e le parti sono abilitate alla relativa ripetizione (in natura o per equivalente) al fine di reintegrare lo status quo ante dei rispettivi patrimoni.
In proposito, si deve rammentare che, a norma dell' art. 26 comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in caso di operazioni con emissione di fattura (in cui rientrano anche le operazioni esenti), la dichiarazione di nullità delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi che siano effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delle conseguenti retrocessioni, posto che il cedente del bene o il prestatore del servizio ha soltanto il diritto di portare in detrazione ex art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta corrispondente alla variazione mediante registrazione ex art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , mentre il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , deve, in tal caso, registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell' art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Il che è coerente con il rilievo che le prestazioni restitutorie non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA. Pertanto, trattandosi di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione "di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico" di cui all'invocata nota II all' art. 8 , comma 1, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (in termini Cass., Sez. 5°, 19 gennaio 2018, n. 1342 ; Cass., Sez. 5°, 25 gennaio 2022, n. 2040 ; Cass., Sez. 5°, 31 agosto 2022, n. 25610 ).
2.9 Va, quindi, ribadito – alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte – il principio per cui gli atti giudiziari "che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto", anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419 , secondo comma, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo ( art. 2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all' art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 . Per cui, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 , il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (in termini Cass., Sez. 5°, 31 agosto 2022, n. 25610 ).
2.10 Come si evince – oltre che dalla trascrizione di stralci riportati in ricorso, anche dalla copia allegata nella documentazione prodotta in sede di legittimità dalla sentenza soggetta a registrazione, nel caso di specie, dopo aver espressamente dedotto l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto, C.C. e D.D., in qualità di fideiussori della "Stiltecnica Srl", avevano chiesto di condannare la "B.M.P.S. Spa" alla restituzione in loro favore delle somme indebitamente percepite (o addebitate) a tale titolo.
Per cui, C.C. e D.D., in qualità di fideiussori della "Stiltecnica Srl", avevano esercitato nei confronti della la "B.M.P.S. Spa" l'azione principale di ripetizione di indebito oggettivo ( art. 2033 cod. civ.) in sede contenziosa.
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del gravame di pronunciarsi in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sulla condanna accessoria al pagamento degli interessi convenzionali.
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Premesso che la questione controversa (in punto di diritto) era stata riproposta dalla contribuente con l'atto di appello (come si desume – oltre che dall'esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata – anche dalla copia prodotta in sede di legittimità), si evince ictu oculi che – con la scarna motivazione della sentenza impugnata – il giudice del gravame si sia astenuto da una qualsivoglia pronuncia (esplicita o implicita) sul trattamento tributario degli interessi convenzionali.
3.3 Pertanto, facendo applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all' art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto ( Cass., Sez. 5°, 28 ottobre 2015, n. 21968 ; Cass., Sez. 5°, 20 luglio 2016, n. 14878 ; Cass., Sez. 5°, 28 giugno 2017, n. 16171 ; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2018, n. 10217 ; Cass., Sez. 5°, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1°, 17 dicembre 2020, n. 28903 ; Cass., Sez. 6°-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6°-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3°, 16 giugno 2023, n. 17416 ; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794 ; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128 , 6138 e 6186; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 791 ), il collegio può pronunciarsi sulla misura dell'imposta di registro da applicare sulla condanna accessoria della banca al pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme percepite sine titulo dal correntista per l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto.
3.4 In proposito, si rammenta che, in assenza di una espressa qualificazione da parte della sentenza soggetta a registrazione (la quale si limita fare menzione di "interessi legali", a seguito della disapplicazione delle clausole nulle), secondo questa Corte, la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore (tra le tante Cass., Sez. 1°, 23 gennaio 2008, n. 1377 ; Cass., Sez. 1°, 15 ottobre 2015, n. 20868 ; Cass., Sez. 1°, 16 maggio 2018, n. 12003 ).
Peraltro, è pacifico che interessi dovuti dall'accipiens sulla prestazione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. (analoghi a quelli regolati dall' art. 1282 cod. civ., ma soggetti ad un regime speciale di decorrenza) hanno natura compensativa, mirando, per l'appunto, a remunerare il solvens per la mancata disponibilità della somma indebitamente versata (tra le tante Cass., Sez. 3°, 15 gennaio 2007, n. 738 ; Cass., Sez. 3°, 11 novembre 2015, n. 22978 ; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2026, n. 2762 ; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2026, n. 2792 ).
Pertanto, tenendo conto che tale obbligazione ha, comunque, carattere accessorio rispetto alla ripetizione di indebito oggettivo ( art. 2033 , seconda parte, cod. civ.) e, quindi, è destinata a completare la reintegrazione del patrimonio del correntista, "poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni" ( Cass., Sez. 3°, 11 novembre 2015, n. 22978 ), la relativa statuizione condannatoria – quantificata nella misura di Euro 30.220,14 in sede di registrazione – deve scontare l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .
4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del gravame di pronunciarsi in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sull'enunciazione dei "contratti anticipi".
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 Invero, premesso ancora una volta che la questione controversa (in punto di diritto) era stata riproposta dalla contribuente con l'atto di appello (come si desume dalla copia prodotta in sede di legittimità), si rammenta che l' art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , recita "1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita".
Quanto alla registrazione in caso d'uso, l' art. 5 , comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , dispone che "Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell' articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".
Dunque, le operazioni bancarie documentate in forma scritta, ove enunciate in un provvedimento giudiziario, scontano, singolarmente e separatamente, l'imposta di registro in misura fissa per la riconducibilità al campo operativo dell'IVA (anche se in regime di esenzione ex art. 10 , comma 1, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ), in applicazione del principio di alternatività ex art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .
Né rileva, a tal fine, come è stato dedotto dalla ricorrente, che i conti anticipi hanno natura meramente tecnica di contabilizzazione, ma non costituiscono autonomi rapporti bancari fra le parti, giacché essi "non sono normalmente operativi ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concesso dalla banca al cliente. Il rapporto debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto" ( Cass., Sez. 1°, 16 marzo 2018, n. 6575 ).
Se è vero, infatti, che i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, per cui su di essi, in sostanza, la banca annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti o della c.d. carta commerciale, e glielo riannota in "avere" una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante (in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli), cosicché attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli; in tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" ( Cass., Sez. 1°, 20 giugno 2011, n. 13449 ; Cass., Sez. 1°, 16 marzo 2018, n. 6575 ; Cass., Sez. 1°, 5 maggio 2022, n. 14321 ; Cass., Sez. 1°, 14 febbraio 2024, n. 4067 ), ciò non esclude che la redazione in forma scritta si renda necessaria per documentare la singola concessione dell'anticipazione, a cui è connessa una satellitare e accessoria contabilizzazione nell'ambito unitario del conto corrente.
Ne discende che le anticipazioni sottese ai corrispondenti conti anticipi costituiscono distinti e autonomi contratti bancari, per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell' art. 117 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , e per i quali è disposta la registrazione in caso d'uso ai sensi della nota all'art. 1 della tariffa – parte seconda annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ,
In conclusione, l'enunciazione nel provvedimento giudiziario comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per ciascuno dei predetti contratti (non a caso, muniti di un'autonoma numerazione, come si desume dalla narrazione delle vicende processuali nella sentenza del giudice civile).
5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'infondatezza del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento parziale del ricorso originario nel senso che la sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 20 giugno 2018, n. 2289/2018, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa sia con riguardo alla condanna alla restituzione della somma di Euro 195.563,20 che con riguardo alla condanna al pagamento degli interessi legali nella misura di Euro 30.220,14.
6. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere compensate tra le parti in ragione della formazione in corso di causa di un orientamento giurisprudenziale sul thema decidendum.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso a Roma il 24 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
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