Sintesi
La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sulla disciplina di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR per le holding che detengono partecipazioni in società assicurative, a integrazione della circolare n.37/E del 2009. Illustra il regime ordinario legato al ROL e il regime speciale del comma 5-bis riservato a banche, soggetti finanziari, assicurazioni e capogruppo, con deducibilità al 96 per cento e regole per il consolidato nazionale. Conclude che le holding con attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni in società assicurative, come in quelle creditizie e finanziarie, rientrano nel regime speciale del comma 5-bis.
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