Risoluzione n. 37 del 09/04/2014
Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Piani urbanistici particolareggiati - Obbligo di denuncia ex art. 19 DPR 26 aprile 1986, n. 131 in caso di mancata utilizzazione edificatoria e/o cessione prima del quinquennio
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 37
- Data
- 09/04/2014
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione esamina la decadenza dall'agevolazione dell'1% per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati per edilizia residenziale, sia per mancata ultimazione dell'edificazione entro undici anni sia per alienazione prima del completamento. Il documento conclude che in entrambe le ipotesi non sussiste l'obbligo di denuncia ex articolo 19 del DPR n. 131/1986 e non si applica la sanzione ex articolo 69, mentre l'ufficio liquida l'imposta complementare con interessi di mora dalla registrazione dell'acquisto. L'accertamento avviene entro tre anni dal decorso del termine o dalla registrazione della rivendita, per atti stipulati fino al 31 dicembre 2013.
Documento ufficiale
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