Risoluzione n. 82 del 02/09/2014

Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 21). Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Apposizione del visto di conformità, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla propria dichiarazione da parte dei professionisti abilitati. Ammissibilità

Tipologia
Risoluzione
Numero
82
Data
02/09/2014
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione esamina l’obbligo di visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale, oltre 15.000 euro annui, dei crediti relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013. Richiama la funzione di controllo affidata ai soggetti abilitati e i requisiti per il rilascio del visto di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Conclude che i professionisti in possesso dei requisiti possono apporre autonomamente il visto sulla propria dichiarazione, senza rivolgersi a terzi.

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