Risoluzione n. 41 del 23/04/2015

Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – Applicabilità regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell'atto

Tipologia
Risoluzione
Numero
41
Data
23/04/2015
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione esamina il regime agevolato ex articolo 33, comma 3, legge 388/2000 per trasferimenti immobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, con imposta di registro all'1 per cento e ipocatastali fisse ed edificazione entro cinque anni. Ricostruisce prassi, norma di interpretazione autentica e contrastanti orientamenti della Cassazione sulla convenzione di lottizzazione. Aderendo all'indirizzo consolidato, conclude che l'agevolazione spetta per immobili in piani di lottizzazione privata equiparabili ai piani particolareggiati anche senza convenzione stipulata al trasferimento, superando le circolari 9/E e 11/E del 2002 e invitando a riesaminare il contenzioso pendente.

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