Risoluzione n. 113 del 25/08/2017
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione – Direzione Regionale dell’Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. ‘prezzo valore’ anche ai ‘contratti atipici di mantenimento’ - Articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 113
- Data
- 25/08/2017
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce se la regola del prezzo-valore di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 si applichi ai contratti atipici di mantenimento e assistenza che trasferiscono immobili. Richiama i requisiti oggettivi e soggettivi, la determinazione su opzione in base al valore catastale ex articolo 52 del TUR e l’obbligo di indicare il corrispettivo, con rinvio ai criteri dell’articolo 43, lettera c), del TUR per obbligazioni di fare. Conclude che il regime è applicabile alle cessioni di abitazioni e pertinenze a persone fisiche non imprenditrici, dichiarando in atto il valore presuntivo con successivo conguaglio ex articolo 35 del TUR.
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