Risoluzione n. 64 del 14/09/2018

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, da parte del contribuente che ha optato per il regime semplificato di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Tipologia
Risoluzione
Numero
64
Data
14/09/2018
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione risponde a interpello sull'accesso al regime forfetario dal 2018 da parte di una parrucchiera che dal 2015 ha applicato in via di fatto la contabilità semplificata e nel 2017 ha optato per la semplificazione dell'articolo 18, comma 5, del DPR 600 del 1973. Ricorda che dal 2015 il forfetario è regime naturale per chi possiede i requisiti e che la scelta per comportamento concludente del regime semplificato e del criterio di cassa non crea vincolo triennale verso il forfetario. Conclude che l'istante può transitare al forfetario nel 2018 senza permanenza triennale, mentre l'omessa comunicazione dell'opzione nel quadro VO resta violazione sanzionabile sanabile con ravvedimento operoso.

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