Risoluzione n. 74 del 28/09/2018

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione IVA. Articolo 10, comma 1, n. 21, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Servizi di accoglienza ai migranti

Tipologia
Risoluzione
Numero
74
Data
28/09/2018
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione definisce il trattamento IVA dei servizi prestati nei centri di accoglienza per migranti, distinguendo tra gestione unitaria, appalti suddivisi in lotti e natura del prestatore. Al corrispettivo unico per il complesso dei servizi è applicabile l’esenzione, salvo il regime del 5 per cento previsto per cooperative sociali e consorzi e l’esclusione dall’IVA per le associazioni di volontariato alle condizioni indicate. Se i servizi sono affidati separatamente, ciascuno segue il proprio regime; quando l’IVA è dovuta, gli organi periferici del Ministero applicano lo split payment.

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