Interpello n. 202 del 21/06/2019

Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Accesso al regime c.d. forfetario

Tipologia
Interpello
Numero
202
Data
21/06/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante svolge attività di medico chirurgo e ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata verso cui svolge in modo prevalente l'attività professionale, percependo compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR con fatturato professionale sotto 65.000 euro. Il tema è l'applicabilità della causa ostativa al regime forfetario per attività esercitata prevalentemente verso datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti. L'Agenzia qualifica i compensi da consigliere come redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR in quanto connessi alle mansioni tipiche del medico e chiarisce che, se l'ammontare complessivo dei redditi supera 65.000 euro, il regime forfetario non è applicabile.

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