Interpello n. 323 del 25/07/2019

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Tipologia
Interpello
Numero
323
Data
25/07/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La Regione ha dematerializzato atti monocratici e collegiali ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e chiede se il duplicato informatico di documento amministrativo informatico trasmesso via PEC sia soggetto a bollo. Il tema è l'applicazione dell'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 642/1972 per copie conformi. L'Agenzia distingue la copia con dichiarazione di conformità, autonomo presupposto da 16 euro per foglio, dal duplicato ex articolo 23-bis del CAD, identico all'originale per sequenza di bit senza attestazione. Pertanto il rilascio di duplicati informatici conformi alle Linee guida non realizza il presupposto e non sconta l'imposta di bollo.

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