Interpello n. 148 del 20/07/2026

Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un Paese white list – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Tipologia
Interpello
Numero
148
Data
20/07/2026
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una persona fisica, titolare di buoni postali fruttiferi emessi nel 2014 e in scadenza nel 2026, risulta residente prima in Germania e poi in Svizzera e domanda il trattamento degli interessi alla riscossione. L’Agenzia afferma che l’esenzione dall’imposta sostitutiva può applicarsi, purché i titoli siano depositati presso Poste Italiane e sia riscontrata l’effettiva e continuativa residenza, per tutto il possesso, in Paesi inclusi nella white list. La relativa condizione può essere documentata mediante attestazione fiscale oppure con l’autocertificazione prevista dalla disciplina richiamata.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

I PDF sono copie dei documenti pubblicati dall’ente indicato. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.