Sintesi
La cooperativa istante, operante per soci pescatori, acquista provviste e dotazioni di bordo assimilate alle esportazioni con esenzione IVA ex articolo 8-bis del DPR 633/1972 su dichiarazione del capitano, annotando fatture in apposito registro con attestazione di imbarco. Il tema è se l'obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 consenta di eliminare il registro. L'Agenzia conferma che per provviste e dotazioni, esclusi carburanti e lubrificanti, la non imponibilità richiede la prova di imbarco secondo la circolare doganale del 1973 e l'articolo 269 del Codice doganale UE. Resta quindi necessaria la registrazione e l'annotazione del capitano sulla copia, specie con fatture intestate alla cooperativa.
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