Interpello n. 441 del 29/10/2019

Trasferimento per testamento di partecipazioni sociali a fondazioni - Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di successione - Art. 3, d.lgs. 31ottobre 1990, n. 346 - Valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni - Art. 68, co. 6 e art. 47, co. 5 e 7, d.lgs.22 dicembre 1986, n. 917

Tipologia
Interpello
Numero
441
Data
29/10/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Il fondatore intendeva destinare per testamento partecipazioni di minoranza in società di capitali a una fondazione legalmente riconosciuta e chiedeva esenzione dall'imposta di successione e criteri del valore fiscalmente riconosciuto. Il tema concerne l'articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990 e gli articoli 47 e 68 del TUIR per plusvalenze e redditi di capitale. L'Agenzia riconosce l'esenzione se sussistono requisiti soggettivo e oggettivo, senza rilevanza del controllo ex comma 4-ter, conferma il valore normale all'apertura della successione per le plusvalenze e precisa che per le fattispecie ex articolo 47, comma 7, non si applica l'articolo 68 ma la differenza rispetto al prezzo pagato dal de cuius.

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