Sintesi
La holding costituita all'estero, fusa per incorporazione con altra società estera e trasferitasi in Italia in continuità giuridica, chiede l'applicazione dell'articolo 166-bis del TUIR e i criteri di valorizzazione delle partecipazioni e gli obblighi dichiarativi e IRAP. L'Agenzia ammette il regime anche per le holding titolari di reddito d'impresa e richiede il valore normale, per i titoli negoziati pari alla media dei prezzi dell'ultimo mese, con riferimento al 1° gennaio 2018 per la residenza in Italia per l'intero esercizio. Impone inoltre la compilazione del quadro RV Sezione II per la fusione estera ed esclude il valore normale ai fini IRAP, determinata su dati contabili della produzione in Italia.
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