Interpello n. 342 del 11/09/2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 342
- Data
- 11/09/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La legataria chiede se sia deducibile dall'attivo ereditario, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.346/1990, la quota residua del mutuo cointestato con la defunta e destinato alla ristrutturazione di un complesso immobiliare, senza espresso vincolo nell'atto. L'Agenzia ricorda il principio di generale deducibilità dei debiti esistenti all'apertura della successione alle condizioni degli articoli 21 e 23, mentre l'articolo 22, comma 1, esclude solo i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo. Ritiene quindi deducibile il debito da ristrutturazione con codice 12 altre passività, salvo verifica dell'ufficio in sede di rettifica.
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