Interpello n. 342 del 11/09/2020

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Tipologia
Interpello
Numero
342
Data
11/09/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La legataria chiede se sia deducibile dall'attivo ereditario, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.346/1990, la quota residua del mutuo cointestato con la defunta e destinato alla ristrutturazione di un complesso immobiliare, senza espresso vincolo nell'atto. L'Agenzia ricorda il principio di generale deducibilità dei debiti esistenti all'apertura della successione alle condizioni degli articoli 21 e 23, mentre l'articolo 22, comma 1, esclude solo i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo. Ritiene quindi deducibile il debito da ristrutturazione con codice 12 altre passività, salvo verifica dell'ufficio in sede di rettifica.

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