Interpello n. 633 del 30/09/2021

Attività di donazione del sangue ai fini farmaceutici come attività agricola da animali allevati da imprenditore agricolo professionale. Articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR)

Tipologia
Interpello
Numero
633
Data
30/09/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante, imprenditore agricolo professionale che alleva equini e bovini, riceve un compenso per ogni donazione di sangue degli animali, mentre prelievo, trattamento e commercializzazione del plasma a fini farmaceutici sono svolti da azienda terza. Chiede se i compensi rientrino nel reddito agrario ex articolo 32 TUIR. L'Agenzia esclude il regime agrario perché il sangue non è tra i beni individuati nella tabella allegata al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015 per le attività di cui alla lettera c), e indica applicabile il regime dell'articolo 56-bis, comma 2, con reddito determinato applicando il coefficiente del 15 per cento ai corrispettivi.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.