Interpello n. 787 del 24/11/2021
Casse di previdenza obbligatoria: ripresa a tassazione (c.d. recapture) per decadenza dal regime di esenzione per gli "investimenti qualificati" di cui all'articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - partecipazioni qualificate
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 787
- Data
- 24/11/2021
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un ente di previdenza obbligatoria aveva acquistato azioni come investimento qualificato, beneficiando dell’esenzione sui dividendi, ma ulteriori acquisti hanno reso la partecipazione qualificata prima del compimento del periodo minimo quinquennale. L’Agenzia dispone la decadenza dall’agevolazione anche per i redditi già percepiti: i dividendi devono essere assoggettati a imposta sostitutiva commisurata all’aliquota IRES vigente, con interessi e senza sanzioni, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla decadenza. Non occorre una dichiarazione integrativa e il versamento può essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 1070.
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