Interpello n. 260 del 11/05/2022

Applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n.74 del1987 al mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugale

Tipologia
Interpello
Numero
260
Data
11/05/2022
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Negli accordi di separazione l’abitazione comune è attribuita al marito, che deve versare alla moglie una somma destinata anche a estinguere il precedente finanziamento e, per eseguire l’intesa, accendere un nuovo mutuo a proprio nome. L’Agenzia ritiene che il finanziamento possa rientrare tra gli atti realizzativi della crisi coniugale agevolati dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, purché il suo carattere indispensabile risulti dalle clausole dell’accordo omologato. L’esenzione opera nei limiti dell’importo indicato nell’accordo e destinato all’ex moglie.

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