Interpello n. 412 del 04/08/2022
Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall'INPS per annualità precedenti. deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 412
- Data
- 04/08/2022
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società aveva ricevuto diffide INPS per contributi eccedenti il massimale, comprendenti quote a carico del datore e dei lavoratori, senza esercitare la rivalsa su questi ultimi; chiedeva la deducibilità IRES e IRAP e il trattamento temporale degli accantonamenti. L’Agenzia qualifica la quota del lavoratore trasferita sul datore per il tardivo pagamento come onere di natura sanzionatoria, quindi indeducibile sia dal reddito d’impresa sia dal valore della produzione netta. Quanto all’imputazione temporale, la rappresentazione contabile correttamente adottata assume rilevanza fiscale in applicazione del principio di derivazione previsto dal TUIR.
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