Interpello n. 30 del 13/01/2023

Modalità di utilizzo delle eccedenze ACE confluite nell'ambito del consolidato fiscale rispetto alle perdite e agli oneri detraibili - DM 3 agosto 2017 - Articoli 78, 80 e 84 del TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
30
Data
13/01/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una cooperativa consolidante e le sue controllate dispongono di eccedenze ACE, perdite, ritenute, acconti e detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, con il rischio che l’utilizzo dell’ACE nel consolidato azzeri l’imposta lorda e renda inutilizzabili gli oneri detraibili. L’Agenzia precisa che l’ACE opera come deduzione dal reddito complessivo netto, già ridotto delle perdite pregresse. Nel consolidato, l’eccedenza ACE individuale è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale fino a concorrenza dello stesso; soltanto l’eventuale residuo incapiente a livello di gruppo resta attribuito alla società che lo ha prodotto.

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