Interpello n. 132 del 23/01/2023
Articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 132
- Data
- 23/01/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società proprietaria di un opificio situato su particelle catastali parzialmente comprese nella ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise chiede se possa accedere al relativo credito d’imposta. L’Agenzia chiarisce che la parziale inclusione non è, da sola, ostativa, ma il beneficio compete esclusivamente per le spese riferibili agli investimenti effettivamente localizzati nella porzione ricadente nella ZES. Tale quota deve essere documentata mediante fatturazione o attestazione dell’impresa esecutrice o del direttore dei lavori, fondata su criteri oggettivi e verificabili, restando esclusa dal parere la verifica dell’effettiva localizzazione.
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