Interpello n. 189 del 03/02/2023
Spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa – Obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e di rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta – Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 189
- Data
- 03/02/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un’amministrazione pubblica soccombente paga le spese di lite all’avvocato antistatario o munito di delega all’incasso e chiede quali obblighi gravino su di essa come sostituto d’imposta. L’Agenzia conferma l’obbligo di operare e versare la ritenuta IRPEF, certificare i compensi e presentare il modello 770, indipendentemente dalla qualifica fiscale della controparte vittoriosa. Per gli avvocati in regime forfetario la ritenuta non si applica, ma la certificazione unica deve comunque riportare l’intero compenso lordo anche tra le somme non soggette a ritenuta.
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