Interpello n. 436 del 26/09/2023

Credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve ''in sospensione di imposta'' – limiti alla compensazione dei crediti nel consolidato fiscale – articolo 7, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018

Tipologia
Interpello
Numero
436
Data
26/09/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

A seguito della distribuzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta, una società matura un credito pari all’imposta sostitutiva precedentemente versata e intende trasferirlo alla consolidante per compensare l’IRES di gruppo. L’Agenzia conferma la trasferibilità, ma esclude che il credito possa essere utilizzato senza limiti: in assenza di una deroga espressa, la compensazione orizzontale resta soggetta al limite di due milioni di euro. Il trasferimento non può inoltre superare l’IRES dovuta a saldo e in acconto risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

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