Interpello n. 436 del 26/09/2023
Credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve ''in sospensione di imposta'' – limiti alla compensazione dei crediti nel consolidato fiscale – articolo 7, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 436
- Data
- 26/09/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
A seguito della distribuzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta, una società matura un credito pari all’imposta sostitutiva precedentemente versata e intende trasferirlo alla consolidante per compensare l’IRES di gruppo. L’Agenzia conferma la trasferibilità, ma esclude che il credito possa essere utilizzato senza limiti: in assenza di una deroga espressa, la compensazione orizzontale resta soggetta al limite di due milioni di euro. Il trasferimento non può inoltre superare l’IRES dovuta a saldo e in acconto risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
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