Interpello n. 18 del 26/01/2024

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 2022 – base imponibile – risarcimento danni – rilevanza

Tipologia
Interpello
Numero
18
Data
26/01/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società operante nella distribuzione petrolifera ha ricevuto nel dicembre 2022 un risarcimento per mancati guadagni connessi a una controversia sorta molti anni prima e ha chiesto se l’importo rilevasse per il contributo di solidarietà temporaneo 2023. L’Agenzia chiarisce che la base del contributo è ancorata ai redditi imponibili lordi determinati ai fini IRES nei periodi considerati, includendo i componenti positivi disciplinati dal TUIR. Di conseguenza, il risarcimento sostitutivo di reddito imponibile concorre alla base del contributo secondo le regole del reddito d’impresa, senza che la risposta valuti natura, competenza o quantificazione della somma.

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