Interpello n. 237 del 29/11/2024

Crediti edilizi – blocco compensazioni ex articolo 121, comma 3–bis del DL n. 34 del 2020 – liquidazione giudiziale – compensazione ex articolo 155 CCII

Tipologia
Interpello
Numero
237
Data
29/11/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Il curatore di una società in liquidazione giudiziale, titolare di crediti edilizi e gravata da rilevanti debiti erariali scaduti, chiedeva se i crediti potessero essere ceduti senza essere assorbiti in compensazione. L’Agenzia precisa che la sospensione prevista dall’articolo 121, comma 3-bis, non è ancora applicabile in assenza del regolamento attuativo, mentre il divieto generale di compensazione opera, alle condizioni previste, oltre 100.000 euro di debiti scaduti. Nella liquidazione giudiziale prevale tuttavia l’articolo 155 del Codice della crisi, che consente la compensazione dei rapporti omogenei, liquidi ed esigibili, anche con crediti agevolativi.

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