Sintesi
La circolare ridefinisce il trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione o cessione onerosa del diritto reale di superficie, superando i precedenti chiarimenti alla luce dell’orientamento della Cassazione. Tali operazioni sono equiparate alle cessioni onerose immobiliari e assoggettate agli articoli 67 e 68 del TUIR: la plusvalenza rileva per i terreni agricoli posseduti da non più di cinque anni e, in ogni caso, per le aree fabbricabili. Se manca un precedente acquisto oneroso del diritto, il costo originario è individuato mediante il criterio proporzionale indicato dalla circolare.
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