Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all’omologazione
Con l’ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L’articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell’omologazione.

