La gestione delle co.co.co sportive con pluralità di committenti
L'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce una presunzione relativa di autonomia del rapporto di lavoro sportivo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente. Tale presunzione opera con riferimento al singolo rapporto di lavoro instaurato con ciascun committente. Pertanto, in caso di pluralità di committenti, il collaboratore potrà legittimamente sottoscrivere più contratti di co.co.co., purché per ognuno di essi siano rispettati i requisiti sopra indicati.

