MEF: niente sanzioni ai professionisti per la sola trasmissione delle dichiarazioni
Il professionista che trasmette telematicamente la dichiarazione predisposta dal cliente o da altro soggetto non risponde, per il solo contenuto inesatto, delle sanzioni tributarie sostanziali irrogate al contribuente. La responsabilità diretta resta legata all’omessa o tardiva trasmissione, punita dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 con una sanzione da 516 a 5.164 euro. Il chiarimento del MEF distingue trasmissione e contenuto, ma non offre piena certezza: restano necessari indirizzi dell’Agenzia delle Entrate e una disciplina puntuale per i casi di visto.

