Il 15 aprile 2026, in commissione finanze della Camera, la sottosegretaria al MEF Lucia Albano ha chiarito che il commercialista o consulente che si limita a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi di un cliente non risponde delle sanzioni tributarie sostanziali eventualmente irrogate a quest’ultimo. La responsabilità diretta dell’intermediario resta circoscritta all’omessa o tardiva trasmissione – sanzionata dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 con importi da 516 a 5.164 euro – e non si estende al contenuto della dichiarazione predisposta dal contribuente o da altro soggetto. Il deputato Andrea de Bertoldi (Lega), che ha sollevato la questione, ha accolto con “moderata soddisfazione” la risposta governativa: utile come orientamento, ma non ancora sufficiente a garantire certezza giuridica. Servono, secondo lui, una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, e una norma che consenta di assicurare anche le sanzioni dirette.
La domanda che i commercialisti si portavano dietro
C’era una domanda che i commercialisti si portavano dietro da un po’. Una di quelle domande che nascono nell’angolo grigio del sistema fiscale: se un professionista trasmette telematicamente la dichiarazione dei redditi di una società, e quella dichiarazione si rivela poi infedele o irregolare, rischia lui di pagarne le conseguenze? In termini di sanzioni, si intende. La risposta, arrivata il 16 aprile 2026 dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia Lucia Albano durante un question time in commissione finanze della Camera, è sostanzialmente no.
«Appare difficile ipotizzare che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi possa comportare l’estensione, a carico del professionista, delle sanzioni applicabili nei confronti della società assistita.»
Non è una riforma normativa. Non è nemmeno una circolare. È una risposta parlamentare, con tutto ciò che questo comporta in termini di peso giuridico. Ma intanto è un segnale importante, atteso da una categoria che negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con un quadro sanzionatorio sempre più articolato.
Il regime dell’intermediario Entratel
Per capire la portata del chiarimento, occorre tenere a mente come funziona il sistema attuale. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, una serie di soggetti – commercialisti, consulenti del lavoro, iscritti in certi albi – sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per conto dei contribuenti. Sono gli intermediari Entratel, nella pratica.
Se l’intermediario omette o ritarda l’invio, scatta una sanzione specifica: ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997, si va da 516 a 5.164 euro. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, tale importo si riduce a un terzo ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 472/1997 – come modificato dal D.Lgs. 87/2024 – qualora la trasmissione avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Si tratta, come ha chiarito più volte la giurisprudenza, di una sanzione autonoma e distinta rispetto a quelle che gravano sul contribuente per le violazioni fiscali sostanziali. Quindi: il professionista paga se non invia, non perché il cliente abbia dichiarato male.
Trasmissione e contenuto: due piani distinti
Il problema – ed è qui che la questione si fa più delicata – riguarda uno scenario diverso. Quello in cui il professionista trasmette, ma il contenuto della dichiarazione è scorretto o fraudolento. Chi ne risponde? E soprattutto: le sanzioni irrogate alla società assistita possono in qualche modo rimbalzare sul consulente?
È su questo punto che la sottosegretaria Albano ha voluto fare chiarezza. Le sanzioni per dichiarazione infedele, omessa, o fraudolenta, previste dal D.Lgs. 471/1997, riguardano il soggetto obbligato alla dichiarazione, ossia il contribuente. Il professionista che si limita a trasmettere – senza aver predisposto il documento e senza aver apposto il visto di conformità – agisce come mero intermediario tecnico. E in quanto tale, la sua responsabilità sanzionatoria resta circoscritta all’attività di invio.
In sostanza, il MEF distingue nettamente tra due piani: la responsabilità per l’omessa trasmissione, che colpisce l’intermediario in via diretta; e la responsabilità per il contenuto della dichiarazione, che ricade sul contribuente e, semmai, sul professionista che l’ha predisposta e sottoscritta. Non su chi ha semplicemente premuto il tasto invio.
Attenzione al visto di conformità
La distinzione delineata dal MEF va tuttavia letta con attenzione quando il professionista non è solo un “postino digitale”, ma ha svolto anche la funzione di visto di conformità. In tal caso, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del DL 78/2010 (convertito con Legge 122/2010), il professionista che ha apposto il visto risponde in solido con il contribuente per le imposte, sanzioni e interessi conseguenti all’infedeltà della dichiarazione, con facoltà di rivalsa sul cliente. Il chiarimento della sottosegretaria Albano, dunque, vale pienamente solo per la figura del mero intermediario trasmissivo: non per chi ha assunto anche la responsabilità del controllo preventivo del contenuto dichiarativo.
La posizione del deputato de Bertoldi
Il chiarimento è arrivato in risposta a un’interrogazione presentata dal deputato della Lega Andrea de Bertoldi. La sua preoccupazione, espressa in commissione, riflette un disagio diffuso tra i professionisti fiscali. La risposta del Governo è stata accolta con quello che lui stesso ha definito «moderata soddisfazione». Non entusiasmo, insomma. E la ragione è semplice: una dichiarazione resa durante un question time non ha valore normativo vincolante.
De Bertoldi ha quindi chiesto qualcosa di più strutturato. Tre cose, in particolare:
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Chiarimenti amministrativi formali diretti all’Agenzia delle Entrate, che indichino come leggere la normativa senza penalizzare le professioni
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Circoscrivere la responsabilità del consulente ai soli casi di dolo e colpa grave, escludendo la colpa lieve dalla sfera sanzionatoria
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Consentire la copertura assicurativa delle sanzioni dirette – obiettivo che richiede una norma apposita nel codice delle assicurazioni private, perché i contratti vigenti escludono quasi sempre le sanzioni di natura tributaria
Il quadro sanzionatorio in sintesi
| Tipo di violazione | Norma di riferimento | Sanzione base | Riduzione possibile |
|---|---|---|---|
| Omessa trasmissione telematica | Art. 7-bis D.Lgs. 241/97 | Da 516 a 5.164 euro | Ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 472/97: 51 euro (1/10 del minimo) entro 90 giorni |
| Trasmissione tardiva entro 30 giorni (violazioni dal 1° settembre 2024) | Art. 7, co. 4-bis D.Lgs. 472/97 (mod. D.Lgs. 87/2024) | Da 172 a 1.721 euro (riduzione a un terzo) | Ravvedimento operoso: 17 euro (1/3 del minimo ridotto) |
| Violazioni fiscali sostanziali del contribuente | D.Lgs. 471/97 | Variabile a seconda della violazione | Non estendibile al professionista per sola trasmissione (chiarimento MEF aprile 2026) |
| Gravi e ripetute irregolarità nell’invio | Art. 3, co. 4 DPR 322/98 | Revoca abilitazione Entratel | Provvedimento comunicato agli Ordini professionali |
Un punto di partenza, non di arrivo
Il chiarimento del MEF arriva in un momento in cui la riforma delle sanzioni tributarie, attuata con il D.Lgs. 87/2024, ha ridisegnato diversi confini. Quella riforma non ha direttamente modificato l’art. 7-bis del D.Lgs. 241/97 – lasciando invariate le forbici sanzionatorie per gli intermediari – ma ha inciso sui principi generali del D.Lgs. 472/97, in particolare sulla riduzione a un terzo per le violazioni ravvedute entro 30 giorni. Questo ha generato, in alcuni ambienti, la preoccupazione che il quadro complessivo potesse evolvere verso una responsabilizzazione più ampia dei professionisti.
La risposta della sottosegretaria Albano sembra andare nella direzione opposta. Ma il passo successivo – quello che trasforma un orientamento interpretativo in certezza giuridica – deve essere compiuto attraverso canali formali. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate, o meglio ancora un intervento normativo, darebbe alle categorie professionali quella stabilità che una risposta parlamentare, pur significativa, non riesce a garantire da sola.
Un commercialista che gestisce centinaia di dichiarazioni l’anno non può permettersi aree di incertezza su cosa rischia se il cliente, in malafede o per ignoranza, ha dichiarato meno del dovuto. Sapere che la mera trasmissione non lo espone alle stesse sanzioni della società assistita è un punto di partenza. Ma solo quello.


