La morte di un contribuente non azzera il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a rispondere della bontà dei dati pure quando è il fisco a consegnare la dichiarazione già pronta. L’Agenzia delle Entrate ha allestito, per questo adempimento, un canale telematico apposito. L’erede deve prima procurarsi un’abilitazione dedicata, attestando la propria posizione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soltanto a quel punto entra nella precompilata del defunto, la controlla, la completa e la trasmette con le credenziali personali. Rispetto alla prassi comune, il percorso concede scadenze più lunghe, fissa regole specifiche in presenza di più eredi e pone vincoli di riservatezza sui dati sanitari del defunto. Le modifiche introdotte nel biennio 2025-2026 hanno poi allargato la gestione dell’abilitazione al rappresentante legale e alla persona di fiducia dell’erede.
— OBBLIGO DICHIARATIVO NON SI ESTINGUEL’obbligo dichiarativo non si estingue con la morte del contribuente
Il punto di avvio è lineare, eppure viene spesso trascurato: con la scomparsa del contribuente non spariscono gli obblighi fiscali riferiti al tempo in cui era in vita. Gli eredi prendono il suo posto sul piano giuridico ed economico e, insieme al resto, raccolgono anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, laddove ne sussistessero i presupposti. È un adempimento pienamente distinto dalla dichiarazione di successione, cioè l’atto che rende noto all’Agenzia delle Entrate come è composto il patrimonio ereditario ai fini delle imposte di successione: i due percorsi hanno tempi e binari propri, e nessuno dei due copre l’altro. L’obbligo dichiarativo, per giunta, non dipende dalle formalità civilistiche di accettazione dell’eredità, perché tocca la posizione fiscale personale del defunto fino alla data del decesso e non la successione come tale.
— CHI DEVE DICHIARARE E QUALI REDDITIChi deve dichiarare e quali redditi rientrano nella dichiarazione
L’obbligo si attiva ogni volta che il contribuente, restando in vita, sarebbe stato ugualmente tenuto a dichiarare i redditi incassati nell’anno. In tali situazioni gli eredi inseriscono nel modello l’intera massa dei redditi prodotti dal defunto fino al giorno del decesso, con gli oneri deducibili e detraibili che egli aveva davvero pagato e che risultano già trasmessi all’Anagrafe tributaria da sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, farmacie e dagli altri soggetti obbligati all’invio dei dati. Vi ricadono, ad esempio, le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali che il defunto aveva versato prima di morire. Poiché buona parte di questi elementi è già nelle mani del fisco, la dichiarazione precompilata è lo strumento più immediato per chiudere l’adempimento, sempre che si segua la procedura di accesso riservata agli eredi illustrata nel seguito.
— I TERMINI PER GLI EREDII termini per gli eredi: la proroga di sei mesi
Agli eredi la legge concede un respiro temporale superiore a quello comune, proprio perché sistemare le pratiche fiscali di chi non c’è più chiede tempo di organizzazione. L’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i termini ancora pendenti alla data della morte del contribuente, o quelli in scadenza nei quattro mesi successivi, slittano di sei mesi in favore degli eredi. Lo stesso vale per la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e per altri adempimenti connessi, come l’impugnazione di un accertamento notificato al defunto.
Per la generalità dei contribuenti, il termine ordinario di invio telematico del modello Redditi Persone Fisiche cade quest’anno il 2 novembre 2026 (la scadenza naturale del 31 ottobre arretra di due giorni perché è un sabato). Se la morte sopraggiunge nei quattro mesi che precedono questa data, poniamo il 10 luglio 2026, l’erede gode della proroga di sei mesi computata sul termine ordinario, che si porta così al 2 maggio 2027. Quando invece il decesso è più distante dalla scadenza ordinaria, la proroga non opera e vale il termine previsto in via generale per tutti.
— ACCESSO A L'ABILITAZIONE AD ACCEDERECome ottenere l’abilitazione ad accedere come erede
Nemmeno l’erede già dotato di credenziali personali entra in automatico nella precompilata del defunto. Prima di poter guardare la posizione fiscale del de cuius occorre procurarsi un’abilitazione dedicata, che l’Agenzia delle Entrate rilascia dopo che l’interessato ha dichiarato la propria condizione di erede tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quella regolata dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il testo unico sulla documentazione amministrativa, che permette di autocertificare sotto la propria responsabilità certi fatti senza produrre atti notarili).
La strada abituale passa dal portale dell’Agenzia delle Entrate, con accesso mediante SPID (l’identità digitale unica per i servizi pubblici), CIE (la carta d’identità elettronica), CNS (la carta nazionale dei servizi) oppure, nei casi tuttora consentiti, le credenziali Fisconline ed Entratel rilasciate direttamente dall’Agenzia. Entrati nell’area riservata, il tragitto si articola in questi passaggi:
- entrare nella sezione “Il tuo profilo”;
- scegliere la voce “Autorizzazioni”;
- optare per la funzione dedicata “Erede”;
- aprire il link “Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione”;
- compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva con i dati richiesti.
Chi si serve delle credenziali Fisconline o Entratel deve digitare anche il codice PIN abbinato. Concluso l’iter, il sistema restituisce un numero di protocollo che certifica l’avvenuto invio della richiesta e serve poi anche a seguirne lo stato di lavorazione.
Non ogni erede, però, possiede credenziali digitali o ha confidenza con i servizi online; per questo la medesima abilitazione si può chiedere pure attraverso vie alternative, raccolte nella tabella qui sotto.
| Canale | Come funziona |
|---|---|
| Area riservata online | Accesso con SPID, CIE, CNS o Fisconline/Entratel e invio della dichiarazione sostitutiva direttamente dal web, con rilascio immediato del numero di protocollo. |
| PEC a una Direzione provinciale | Inoltro della richiesta, firmata digitalmente, alla casella di posta elettronica certificata di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. |
| Copia per immagine del modulo cartaceo | Invio della scansione del modulo sottoscritto a mano, con in allegato un documento di identità in corso di validità. |
| Ufficio territoriale | Consegna diretta allo sportello, portando la documentazione che prova la qualità di erede oppure compilando sul posto la dichiarazione sostitutiva. |
— ACCESSO A ALLA PRECOMPILATACome si accede alla precompilata una volta ottenuta l’abilitazione
Arrivata la conferma, l’erede accede all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sempre con le proprie credenziali personali, senza dover cambiare utenza. All’interno del servizio “Dichiarazione precompilata” sceglie l’opzione “Accedi alla dichiarazione in qualità di erede” e digita il codice fiscale del defunto: da lì il sistema apre il modello allestito per il de cuius, con la stessa interfaccia della precompilata ordinaria.
Da qui l’erede, quando i presupposti lo permettono, può orientarsi tra il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche. Il 730 rimane praticabile solo se il defunto aveva i requisiti reddituali richiesti, vale a dire redditi da lavoro dipendente, pensione o taluni redditi assimilati, e se il decesso si è verificato entro il 30 settembre dell’anno di presentazione: superata quella data, oppure senza i requisiti reddituali, la sola opzione disponibile è il modello Redditi Persone Fisiche.
— CONTIENE LA DICHIARAZIONECosa contiene la dichiarazione del defunto e i limiti di riservatezza
La precompilata messa a disposizione dell’erede abilitato riporta gli stessi elementi che figurerebbero nella dichiarazione del contribuente se fosse ancora vivo: i dati reddituali inviati da datori di lavoro ed enti previdenziali, gli oneri deducibili e detraibili comunicati da banche, assicurazioni e altri soggetti obbligati, oltre alle ulteriori informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. A salvaguardia della riservatezza del defunto e dei suoi familiari, tuttavia, all’erede è precluso il dettaglio delle singole spese sanitarie e dei relativi rimborsi: il sistema mostra soltanto dati aggregati per tipologia di spesa, riferiti tanto al defunto quanto ai familiari che erano fiscalmente a suo carico, a meno che in vita non sia stata presentata un’opposizione al trattamento di quei dati.
— PIÙ EREDI ABILITATIPiù eredi abilitati: come funziona la dichiarazione condivisa
Se gli eredi sono più d’uno, l’abilitazione si rilascia a ognuno di loro in modo distinto, ma sulla dichiarazione mette mano soltanto chi si muove per primo. Se un erede abilitato ha già trasmesso la dichiarazione, l’ha accettata senza ritocchi oppure ha anche solo cominciato a modificarne i dati, agli altri coeredi resta preclusa ogni operazione: possono limitarsi a visualizzare e stampare il modello nello stato in cui si trova in quel momento, senza correggerlo né inviarlo per proprio conto. La regola scongiura doppioni e sovrapposizioni, però costringe gli eredi a mettersi d’accordo prima di agire, in particolare quando la dichiarazione porta con sé scelte che ricadono su tutti, come la suddivisione di un credito d’imposta a favore del defunto.
— LE NOVITÀ 2025-2026Le novità 2025-2026: rappresentante legale e persona di fiducia dell’erede
Negli ultimi anni il ventaglio delle abilitazioni si è allargato. A partire dal 2025 la gestione delle autorizzazioni che riguardano l’erede può ricadere anche sul suo rappresentante legale, soluzione comoda quando l’erede non è nelle condizioni di operare in prima persona sui servizi telematici. Dal 2026 la stessa apertura è arrivata alla “persona di fiducia” dell’erede, a condizione che costei sia stata a propria volta abilitata con le modalità fissate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, che regola in via generale l’abilitazione di tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori e persone di fiducia a operare per conto di terzi sui servizi fiscali online. In concreto, chi assiste con continuità un erede anziano o comunque non in grado di seguire da solo le pratiche digitali può ora ricevere un incarico formale anche per questo specifico adempimento, senza ricorrere ogni volta a una delega generica.
Le regole pratiche di accesso alla campagna dichiarativa in corso sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 128479 del 30 aprile 2026, che ha rivisto le regole tecniche di funzionamento della precompilata 2026 e, per la parte relativa agli eredi, ha tenuto fermo l’impianto procedurale già esposto.
— LA RESPONSABILITÀ DELL'EREDELa responsabilità dell’erede: cosa si eredita e cosa no
Servirsi della precompilata non significa scaricare sul fisco la responsabilità dei dati dichiarati. L’erede che trasmette il modello, anche senza cambiare nulla rispetto alle voci proposte dall’Agenzia, risponde comunque della verità e della completezza di quanto indicato, alla pari di come farebbe il contribuente se fosse ancora in vita. Per questo il controllo dei dati proposti resta un passaggio da non tralasciare mai, soprattutto se il defunto aveva redditi o oneri che il sistema potrebbe non aver colto in modo corretto.
Un aspetto diverso, ma legato al primo, riguarda ciò che gli eredi ereditano realmente sul piano tributario. Le imposte non versate dal defunto, con i relativi interessi, si trasferiscono agli eredi secondo le normali regole della successione. Le sanzioni tributarie, invece, hanno natura personale e restano ancorate alla responsabilità di chi ha commesso la violazione: la Corte di Cassazione ha ripetuto più volte, anche con le ordinanze n. 8684 e n. 22476 del 2025, che le sanzioni tributarie si estinguono con la morte del trasgressore e non passano agli eredi, a prescindere dall’accettazione dell’eredità pura e semplice o con beneficio di inventario. Questo principio, però, riguarda le violazioni già poste in essere dal defunto: se è l’erede stesso a non presentare la dichiarazione dovuta per il de cuius, pur sapendone l’esistenza, la violazione diventa sua e ne risponde in proprio, in base alle regole generali sulle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, che dal 1° settembre 2024 seguono l’assetto ridisegnato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87: la dichiarazione omessa, cioè inviata con oltre novanta giorni di ritardo sulla scadenza o mai presentata, è colpita da una sanzione pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
— DEVONO CONTROLLARE IN PRATICAChe cosa devono controllare in pratica gli eredi
L’intreccio tra adempimento fiscale personale, procedura telematica dedicata e responsabilità diretta sui dati impone agli eredi, e ai professionisti che li affiancano, un cammino ordinato. In breve, prima di muoversi conviene accertare questi punti:
- se il defunto era realmente obbligato a dichiarare per l’anno in questione, alla luce dei redditi percepiti fino al decesso;
- quale termine ricade sul caso concreto, considerando l’eventuale proroga di sei mesi dell’articolo 65 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- se altri coeredi hanno già chiesto l’abilitazione o avviato la compilazione della dichiarazione, così da non sovrapporsi;
- quale modello adoperare, tra 730 e Redditi Persone Fisiche, secondo la data del decesso e il tipo di redditi del defunto;
- se le voci proposte dalla precompilata rispecchiano davvero la reale situazione reddituale del defunto, aggiungendo ciò che eventualmente manca.
Seguire questi passaggi permette di adempiere nel modo giusto a un obbligo che, per quanto nasca da un evento doloroso per la famiglia, resta a tutti gli effetti un adempimento fiscale, con termini, responsabilità e ricadute sue proprie. Rivolgersi a un professionista che padroneggi la procedura riservata agli eredi aiuta a evitare passi falsi nella fase di abilitazione, di solito la più sconosciuta e la più esposta a rallentamenti, e a vivere con più tranquillità un momento già di suo complicato.

