Cassazione, ordinanza n. 6672 del 9/03/2020
Imposta di registro - Termine "trasferimento" - Utilizzo per i diritti reali di godimento - Esclusione.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che alla costituzione di una servitù su terreno agricolo dovesse applicarsi l’aliquota dell’imposta di registro prevista per i trasferimenti. La Cassazione distingue gli atti traslativi, che comportano il passaggio della proprietà o della titolarità di un diritto reale, dagli atti costitutivi di servitù, che determinano soltanto una compressione della proprietà del fondo servente: la maggiore aliquota del 15% riguarda esclusivamente i primi. Il ricorso dell’Amministrazione è pertanto rigettato, confermando la tassazione con aliquota dell’8%.
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