Cassazione, sentenza n. 11 del 04/01/2022

Sentenza n. 11 del 04/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
11
Data
04/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva impugnato una cartella emessa dopo controllo automatizzato, sostenendo che i crediti fiscali disconosciuti derivassero da una fusione per incorporazione; entrambi i gradi di merito le erano stati favorevoli. La Cassazione ha rilevato che la CTR si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza illustrare il percorso logico, valutare autonomamente i motivi d’appello o collegare fatti e norme. Accolta la censura per motivazione apparente e assorbite le altre questioni, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR anche per le spese.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo automatizzato sui modelli dell'anno 2008, relativi al periodo di imposta 2007, previo avviso di irregolarità, la società contribuente si vedeva notificare cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con ripresa a tassazione di crediti verso il fisco che erano stati esposti, ma disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria. Protestava la parte contribuente indicando la fonte del credito esposto come a lei derivante in seguito a fusione per incorporazione di altra creditrice verso il Fisco.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte privata, donde ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso la contribuente, eccependo altresì inammissibilità dell'appello per doppia ratio decidendi della sentenza di primo grado, una delle quali non sarebbe stata impugnata con l'appello erariale.

Il P.G ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono proposti tre motivi di ricorso.

1 Con il primo si prospetta doglienza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 132 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nella sostanza lamentando motivazione omessa o apparente.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura della gravata sentenza emerge una sostanziale adesione alla pronuncia di primo grado, senza tuttavia un percorso logico che colleghi gli elementi fattuali, alle doglianze ed ai presupposti di diritto, non riuscendosi ad individuare il percorso logico per il quale la commissione meritale ha ritenuto condivisibile la sentenza di primo grado ed illegittima la ripresa a tassazione.

Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n. 14815/2008).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

A tali principi non si è uniformata la sentenza gravata, donde il motivo è fondato ed assorbente.

2 Con il secondo motivo, infatti si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., inerente la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in ordine ad una richiesta di annullamento parziale avanzata dalla contribuente.

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

3 Con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando la violazione dell'ordine probatorio e del relativo onere. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

Altresì, per completezza, la censura di inammissibilità del ricorso per asserita mancata impugnazione della seconda ratio decidendi della sentenza di primo grado, resta assorbita e potrà essere oggetto di scrutinio avanti il giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

Domande frequenti

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Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

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