Cassazione, sentenza n. 139 del 05/01/2022
Sentenza n. 139 del 05/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 139
- Data
- 05/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la sanzione applicata per l’omessa indicazione, in una compravendita immobiliare assoggettata a inversione contabile, di un fabbricato in costruzione che l’Ufficio considerava contestualmente ceduto; i giudici di merito avevano respinto le contestazioni della società sulla natura formale della violazione e sull’assenza di danno erariale. Durante il giudizio di legittimità la ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse per la rottamazione del carico tributario. La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza statuizione sulle spese.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate contestava alla F. B. Srl la mancata dichiarazione nell'atto di compravendita del (XXXX) in favore della F. ITL Srl – relativo alla cessione di due depositi industriali con annesso piazzale per un prezzo di Euro 170.000,00 – di un ulteriore immobile in costruzione ivi esistente, già proprietà del cedente per accessione e contestualmente venduto, la cui omissione determinava la sottrazione a tassazione di un maggior reddito attesa la valutazione del cespite non indicato in oltre Euro 1.288.000,00.
Trattandosi di operazione per la quale le parti avevano adottato il sistema dell'inversione contabile, l'Ufficio irrogava la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 2, che determinava nella misura del 5% del corrispettivo non documentato.
L'impugnazione della società, che eccepiva la natura meramente formale della violazione, l'inesistenza di danno erariale atteso il ricorso alla procedura di inversione contabile, l'assenza di prova di plusvalenza o minusvalenza da rilevare contabilmente e, comunque, l'applicabilità della minor sanzione in misura fissa, era rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la cui decisione era confermata dal giudice d'appello.
F. B. Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'Agenzia delle Entrate deposita mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente con memoria del 2 novembre 2021 ha depositato istanza di estinzione per "intervenuta carenza d'interesse alla decisione del presente ricorso per rottamazione del carico tributario in controversia".
Tale atto, pur non riconducibile nè ad una ipotesi di rinunzia, nè di estinzione (in ispecie, per definizione agevolata), è comunque indicativo del sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, sicchè ne determina comunque l'inammissibilità (Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010).
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'Ufficio.
Non si applica, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, posto che l'inammissibilità del ricorso deriva da causa sopravvenuta (v. Cass. n. 31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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