Cassazione, sentenza n. 2628 del 28/01/2022

Sentenza n. 2628 del 28/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
2628
Data
28/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava il recupero di un credito d’imposta che l’Agenzia riteneva indebitamente fruito da una società per investimenti in aree svantaggiate; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione. Durante il giudizio di cassazione la contribuente ha documentato la domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata. Poiché l’Agenzia non ha presentato entro il termine previsto l’istanza di trattazione, la Corte dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

1. La srl MDL Trade impugnava davanti alla CTP di Bari l'atto notificatole dalla Agenzia delle Entrate in recupero del credito di imposta fruito, secondo l'Agenzia irregolarmente, per investimenti in aree svantaggiate ai sensi della L. n. 338 del 2000, art. 8.

2. La CTP di Bari rigettava il ricorso della contribuente.

3. La decisione veniva riformata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate.

5. La società resisteva.

6. La stessa, il 28 maggio 2018, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2019.

7. Con memoria del 9 novembre 2021, la contribuente richiamata l'istanza e data prova documentale dell'avvenuto pagamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione della lite, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

8. Considerato quanto precede e che l'Agenzia delle Entrate non ha presentato, entro il termine del 31 dicembre 2020, istanza di trattazione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 13, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

9. Le spese del giudizio, ai sensi del medesimo comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

Domande frequenti

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