Cassazione, sentenza n. 2920 del 31/01/2022
Sentenza n. 2920 del 31/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2920
- Data
- 31/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava un accertamento ICI su immobili concessi in comodato a due ONLUS, per i quali i giudici di merito avevano escluso l’esenzione ritenendo commerciali le attività svolte. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere definito la pretesa mediante pagamento in sede di rottamazione; il Comune non ha sollevato obiezioni. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, compensato integralmente le spese ed escluso il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
La Parrocchia di San Michele Arcangelo di Montesignano propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 2508/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2008.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che alla Parrocchia non spettasse l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, in quanto gli immobili sottoposti a tassazione erano stati concessi in comodato a due Onlus e al loro interno si svolgevano attività a carattere commerciale, e respingendo inoltre le doglianze circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune resiste con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva con rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 10.1.2022, la Parrocchia ricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo provveduto, previa cd. "rottamazione", al pagamento di quanto dovuto al Comune.
1.2. Il Comune controricorrente, all'udienza indicata in epigrafe, tramite il proprio difensore, nulla ha eccepito anche quanto alla richiesta compensazione delle spese di lite.
2. Conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto.
3. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2022
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