Cassazione, ordinanza n. 6837 del 02/03/2022

Ordinanza n. 6837 del 02/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
6837
Data
02/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché ritenuto diretto contro un estratto di ruolo anziché contro la cartella, della quale la contribuente sosteneva di avere appreso l’esistenza casualmente e senza una rituale notificazione. La Cassazione ha ribadito che, quando ruolo e cartella non siano stati validamente notificati, il contribuente può impugnare l’atto conosciuto tramite l’estratto, senza dover attendere un successivo atto della riscossione. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

Premesso che:

1. T. C. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato gli artt. 3 e 19 del d.lgs.546/92 con il ritenere inammissibile l'originario ricorso in quanto diretto contro un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella di pagamento senz'altro nel caso di specie non notificata in modo rituale;

2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

considerato che:

1. il ricorso è fondato e va accolto.

La contribuente premette di avere avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all'agente della riscossione. Premette altresì di avere in realtà impugnato non l'estratto del ruolo ma la cartella n. 25520100016xxxxxx e il ruolo sotteso n. 2010/30xxxx.

Indipendentemente da tale seconda premessa, è stato da questa Corte affermato che: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica- sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.» (Cass., Sez.U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015)".

E' stato ancora affermato che « L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.Lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.» (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019);

3. la decisione di inammissibilità dell'originario ricorso è quindi errata. La sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

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