Cassazione, sentenza n. 8610 del 16/03/2022

Sentenza n. 8610 del 16/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
8610
Data
16/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi TARSU per il 2006-2010 riguardavano uno studio professionale mai denunciato; il contribuente contestava, tra l’altro, decadenza, superficie imponibile, motivazione e sanzioni. La Cassazione ha confermato il termine quinquennale, applicabile anche al 2006 perché la precedente decadenza non era ancora maturata, ma ha rilevato l’omessa pronuncia sulla documentata divergenza tra i 200 metri quadrati accertati e la minore superficie allegata. Accolti il terzo, il quarto e, nei limiti conseguenti, il quinto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio per verificare superficie, imposta e sanzioni; gli altri motivi sono stati respinti.

Testo della pronuncia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni dal 2006 al 2010, notificati il 13.9.2011 dal Comune di Palermo con riferimento all'immobile destinato a studio professionale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la Commissione regionale ha respinto sul rilievo che gli avvisi di accertamento sono stati emessi perchè il ricorrente è evasore totale, avendo omesso la denuncia di inizio dell'occupazione dell'immobile adibito a studio professionale e che egli non ha pagato alcuna somma per gli anni dal 2006 al 2010; inoltre, il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'avviso di accertamento dell'anno 2006, facendo riferimento al termine di cinque anni che decorre dalla fine dell'anno di riferimento; la CTR ha respinto anche l'eccezione di indeterminatezza della pretesa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a sei motivi.

Non si è costituito il Comune. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, il contribuente ha presentato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza del 15 febbraio 2022.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, posto che l'accertamento è avvenuto oltre i tre anni dalla maturazione dell'esercizio di imposizione, per quanto attiene agli anni 2006 e 2007. Il ricorrente deduce che ha errato la CTR a ritenere che la decadenza maturi nel termine di cinque anni.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 43. Il contribuente deduce la irretroattività della L. n. 296 del 2006, anche ai sensi e per gli effetti dello Statuto del contribuente, e rileva che la Commissione regionale ha applicato un principio giuridico inesistente con riferimento alla decadenza dall'avviso di accertamento.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

I riferimenti normativi invocati dal contribuente non sono applicabili alla fattispecie posto che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, con decorrenza dal primo luglio 2007, rispetto al previgente D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, il termine triennale. La retroattività o meno della norma non è questione rilevante, poichè si tratta di avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 in poi, e pertanto la modifica legislativa è intervenuta su una situazione di decadenza ancora non maturata, aumentandone i termini.

2.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per la mancata valutazione della censura, proposta in entrambi i gradi di giudizio, circa l'errata determinazione del tributo stante che l'immobile -contrariamente a quanto indicato nell'avviso di accertamento- non ha una superficie di 200 m quadri bensì una superficie di 104 m quadri come risulta dalla documentazione catastale allegata già nel primo grado di giudizio.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, nonchè la carenza di istruttoria per non avere l'ente svolto alcun sopralluogo, nè accertato sulla base dei dati catastali l'effettiva superficie dell'immobile. Il ricorrente deduce che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo impone di indicare tutti gli elementi necessari per far conoscere la pretesa, e che il Comune di Palermo non ha – contrariamente a quanto dichiarato – accertato le effettive superfici dell'immobile, nè dal dato catastale nè tramite sopralluogo. Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. espone e documenta che per il 2021 il Comune ha riconosciuto che la superficie dell'immobile è pari 88 m quadri.

Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di legge con riferimento alla L. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, deducendo la abnormità della irrogazione della sanzione.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso.

La censura espressa con il terzo motivo deve considerarsi ammissibile pur se proposta ex art. 360 c.p.c., n. 5, e nonostante si tratti di una c.d. doppia conforme, poichè la parte lamenta che nè il giudice di primo nè il giudice di secondo grado abbiano speso alcuna parola sulla questione da essa sollevata (la effettiva consistenza dell'immobile) e sostiene la propria argomentazione trascrivendo la motivazione della sentenza di primo grado, – ove in effetti l'argomento non è trattato, così come non è trattato nella sentenza di secondo grado – e riassumendo in ricorso quelle parti del ricorso di primo grado e dell'atto di appello ove ha proposto tale censura.

Si deve quindi osservare che il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento già espresso sull'art. 348 ter c.p.c., il quale dispone che non è più ammesso il ricorso in cassazione per il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso in cui l'appello, pur non dichiarato inammissibile, sia respinto con sentenza per le medesime ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata, e pertanto il ricorrente che intende proporre tale censura dovrà dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass. 8515/2020). Tuttavia, in questo specifico caso, manca del tutto la pronuncia su una rilevante eccezione difensiva del contribuente e cioè che il presupposto alla base del calcolo del tributo è errato poichè calcolato su una superficie di mq 200 anzichè mq 104. Il motivo può quindi riqualificarsi ex art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 30/06/2021, n. 18459).

Nel merito, la parte, pur non trascrivendo i documenti catastali che essa invoca a sostegno della propria eccezione, li riassume e li localizza, indicando che sono stati depositati nel giudizio di merito; ulteriormente specifica in memoria che il Comune di Palermo ha preso atto della minor superficie dell'immobile, con riferimento all'imposta per l'anno 2021.

La questione è quindi posta in maniera specifica e determinata e su di essa la Commissione regionale dovrà pronunciarsi, eventualmente rideterminando l'imposta in relazione alla minor superficie accertata e di conseguenza, anche le sanzioni, per quanto di ragione.

Con il sesto motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, e segnatamente la mancata pronuncia sulla errata applicazione da parte del Comune di Palermo della tariffe Tarsu disposte con Delib. di Giunta n. 165 del 2006, annullata dal TAR di Palermo. La parte deduce che il giudice tributario non ha considerato il fatto decisivo che le tariffe sono state dichiarate illegittime e che avrebbe comunque disapplicare tutte le delibere della Giunta in materia, stante che la determinazione delle tariffe Tarsu è una potestà del Consiglio comunale. Osserva inoltre che, dopo l'annullamento da parte del TAR, le tariffe sono state nuovamente deliberate, ma il Comune non ha mai indicato le motivazioni, nè le circostanze che hanno determinato l'aumento della tariffa.

Il motivo è inammissibile, poichè la parte non trascrive nè riassume quelle parti del ricorso di primo grado e dell'atto d'appello dalle quali risulterebbe che tale questione è stata sottoposta ai giudici di primo grado e in che termini; inoltre non si tratta di omesso esame di un fatto decisivo, inteso come fatto storico, ma di una questione di diritto. A parte ciò, è la stessa parte ad affermare che la Delib. di Giunta di cui deduce l'illegittimità è stata sostituita da altre delibere, citate anche nella sentenza impugnata (Delib. n. 429 del 2006, Delib. n. 120 del 2008 e Delib. n. 123 del 2010). In ogni caso, è infondato il rilievo che tutte le determine di Giunta in tema di tariffe Tarsu vadano disapplicate perchè la deliberazione di dette tariffe è una potestà del Consiglio comunale, posto che invece, come questa Corte ha affermato "in tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poichè il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), – tuttora applicabile (in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000) perchè recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria" (Cass. n. 28675 del 09/11/2018) Ne consegue, in accoglimento dei motivi terzo quarto e, per quanto di ragione del quinto, respinti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame sui punti sopra evidenziati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso e, per quanto di ragione il quinto, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2022

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