Cassazione, sentenza n. 12849 del 22/04/2022

Sentenza n. 12849 del 22/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
12849
Data
22/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio concerneva quattro accertamenti TIA relativi al 2006-2009 e la decisione regionale che aveva riconosciuto l’esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali e per aree di stoccaggio e magazzino. Il gestore aveva contestato, tra l’altro, l’esenzione integrale, la motivazione della sentenza e la disapplicazione del regolamento comunale, ma ha rinunciato ritualmente al ricorso prima dell’adunanza camerale. La Corte dichiara estinto il procedimento, non regola le spese perché la contribuente è rimasta intimata ed esclude il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La "ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "RETIAMBIENTE S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di (—) (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 20 settembre 2017 n. 1982/13/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di quattro avvisi di accertamento per la TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla "E. di P.A. e M.P. S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca il 13 febbraio 2015 n. 98/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse diritto all'esenzione dalla TIA per la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali nel ciclo di lavorazione, nonchè per le aree adibite a stoccaggio e magazzino. Il ricorso è affidato a cinque motivi. La "E. di P.A. e M.P. S.n.c." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

MOTIVI DI RICORSO. 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, del Reg. TIA del Comune di (—) (LU), artt. 5 e 23, approvato con Delib. adottata dal Consiglio Comunale, 13 aprile 2004, n. 26, e successive modificazioni, artt. 2697 e 2712 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che la contribuente avesse diritto all'esenzione totale dal pagamento della TIA per la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali nel ciclo di lavorazione, nonchè per le aree adibite a stoccaggio e magazzino.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l'appello della contribuente con una motivazione fondata sulla tipologia dei rifiuti esentabili in tutto o in parte da TIA (rifiuti assimilati/assimilabili o meno) in contrasto col dispositivo fondato sulle superfici non assoggettabili a TIA. 3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l'appello senza alcuna argomentazione in ordine all'illegittimità ed alla disapplicazione del regolamento comunale.

4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 456, art. 7, e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato "E", con riferimento alla disapplicazione del regolamento TIA del Comune di (—) (LU), nonchè violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver disapplicato la normativa regolamentare, nonostante l'assimilazione quantitativa disposta dalla Delib. adottata dal Consiglio Comunale di (—) (LU) 13 aprile 2004, n. 28, in assenza di un nesso specifico e puntuale tra la supposta illegittimità del regolamento comunale ed il contenuto dell'atto impositivo.

5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 132, comma 2, n. 4, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l'appello con motivazione meramente apparente, stante il rinvio per relationem alla motivazione di altra decisione che non risultava essere sovrapponibile.

Motivi della decisione

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390 c.p.c., comma 3). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2022

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.