Cassazione, sentenza n. 12851 del 22/04/2022

Sentenza n. 12851 del 22/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
12851
Data
22/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il gestore del servizio rifiuti aveva impugnato la decisione regionale che, confermando il primo grado, aveva annullato un accertamento TIA del 2007 perché la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali era stata determinata presuntivamente nonostante la collaborazione della contribuente. Prima dell’adunanza camerale, il gestore ha ritualmente rinunciato al ricorso mediante difensore munito di procura speciale. La Corte dichiara pertanto estinto il procedimento, senza statuire sulle spese poiché la controparte era rimasta intimata e senza applicare il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La "ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "RETIAMBIENTE S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 15 febbraio 2018 n. 287/04/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per la TIA relativa all'anno 2007, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "M. S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca il 17 giugno 2015 n. 339/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il gestore dei servizio avrebbe determinato in via presuntiva la superficie utilizzata per la produzione di rifiuti speciali, nonostante la collaborazione della contribuente in tale verifica. Il ricorso è affidato a due motivi. La "M. S.r.l." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

Fatti di causa, 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del Reg. TIA del Comune di Capannori (LU), art. 32, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la contribuente avesse subito una lesione nell'esercizio del diritto di difesa, in relazione alla collaborazione nella verifica delle superfici tassabili, nel corso del procedimento conclusosi con l'emanazione dell'avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 118 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l'appello con motivazione carente o apparente in ordine alla criptica affermazione che "sicuramente ampie aree astrattamente ascrivibili alla superficie tassabile dovevano ritenersi escluse in ragione dei rifiuti speciali ivi prodotti".

Motivi della decisione

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390 c.p.c., comma 3). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2022

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