Cassazione, ordinanza n. 18556 del 08/06/2022
Imposta di Registro su atti giudiziari - Cessazione del matrimonio - Separazione dei beni - Esenzione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18556
- Data
- 08/06/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava il rimborso dell’imposta di registro pagata sulla sentenza che aveva diviso in parti uguali beni già compresi nella comunione legale, sciolta dalla precedente pronuncia di separazione. La Cassazione ha riconosciuto l’esenzione prevista per gli atti conseguenti alla separazione o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio anche alla divisione giudiziale resa necessaria dal mancato accordo, quando essa attua la sistemazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale. Poiché la seconda sentenza dava esecuzione allo scioglimento della comunione, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.
Massima
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, Legge n. 74 del 1987, anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi. La ratio dell'agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengano alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile e, pertanto, lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) non costituisce indice di capacità contributiva. Nel caso di specie, la divisione era stata applicata sulla sentenza del Tribunale con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale che aveva disposto la separazione coniugale. L'agevolazione di cui all'art. 19 della Legge citata, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Costituzionale n. 154 del 1999), si applica agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di negoziazione globale attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto che:
– l'Agenzia delle Entrate propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso presentato dagli odierni intimati avverso il diniego di rimborso relativo all'imposta di registro per atti giudiziari dell'anno 2013;
– l'imposta pretesa e anche pagata era stata applicata sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2190 del 2013, con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale (n. 451 del 1998 del medesimo Tribunale) che aveva disposto la separazione coniugale tra gli stessi;
– gli intimati, originari ricorrenti, avevano invocato l'esenzione dall'imposta in questione, in quanto avente ad oggetto una sentenza conseguenziale alla prima, ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19;
– la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: la sentenza del 2013 è conseguenziale a quella del 1998 e rispetta i criteri adottati dalla Corte Cost. n. 154 del 1999 adottati per la definizione del concetto di conseguenzialità; la sentenza del 2013 ha, infatti, assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni originariamente comuni, dando attuazione allo scioglimento della comunione patrimoniale pronunciato con la sentenza del 1998;
– i controricorrenti non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare comunicazione.
Considerato che:
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, contestando sostanzialmente l'interpretazione che la CTR impugnata ha dato dell'ultima disposizione citata, in particolar modo circa il rapporto di conseguenzialità tra la sentenza del 2013 e quella del 1998.
2. Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio del tutto condivisibile l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi. La ratio dell'agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, nè lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva (Sez. 5, n. 3074/2021, Rv. 660469 – 01). Si tratta di un orientamento consolidato, in quanto già in precedenza è stato affermato che, l'agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass., Sez. 5, n. 2111/2016, Rv. 639235 – 01).
Nel caso in esame la CTR ha affermato che con la sentenza n. 2190 del 2013 il tribunale ha assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni già comuni e di fatto ha dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto con la prima sentenza n. 451 del 1998. Non essendoci alcuna contestazione su tale aspetto, ne consegue l'applicabilità dell'esenzione per cui è causa al caso di specie.
3. Segue il rigetto del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dei controricorrenti rimasti intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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